Fondi dormienti

I fondi dormienti tutti quei rapporti con le banche, poste e intermediari finanziari che hanno un importo superiore ai 100 euro e non movimentati dal titolare o da un delegato da almeno 10 anni. La nuova normativa del termine di prescrizione di 10 anni si applica solo alle nuove polizze (D.l.n.79/2012)
In passato l’importo considerato dormiente veniva versato nelle casse della banca in possesso di tale somma.
Tipologia di fondi dormienti:
depositi di denaro;
libretti di risparmio;
conti correnti bancari e postali;
azioni;
obbligazioni;
certificati di deposito e fondi d’investimento;
assegni circolari non riscossi entro il termine di prescrizione.
Per individuare se si è in possesso di un conto dormiente, è possibile consultare la banca dati Consap SpA.  www.consap.it/servizi-economia/fondo-rapporti-dormienti e selezionare la voce “cerca rapporto dormiente“.
Cliccato su tale voce, il portale vi chiederà di inserire i seguenti dati:
Nome;
Cognome;
Luogo;
Provincia;
Anno del conto;
N. Rapporto
Successivamente all’inserimento di tutti i dati richiesti sarà possibile scoprire se si è in possesso di un conto dormiente.Sarà possibile reclamare i conti dormienti affluiti nel fondo nel novembre del 2008.
Possono presentare l’istanza di rimborso dei rapporti dormienti tutti i titolari in possesso oppure eredi di depositi di somme di denaro e depositi di strumenti finanziari e gli ordinanti degli assegni circolari. Non è possibile richiedere il rimborso per polizze vita, buoni fruttiferi postali non riscossi entro 10 anni dalla scadenza, assegni circolari non incassati entro tre anni.
Le domande di rimborso per le somme presenti sui conti dormienti, potranno essere presentate in via telematica attraverso il Portale Unico Consap all’indirizzo http://portale.consap.it/ oppure tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Consap Spa – Gestione Polizze dormienti, Via Yser, 14 – 00198 Roma. Oppure tramite posta elettronica certificata, al seguente indirizzo pec: consap@pec.consap.it . Sul plico deve essere apposta sempre la dicitura: “legge n. 388/2000, articolo 148, comma 1 – D.M. 28/05/2005 art. 7 – Gestione Polizze Dormienti”.

Requisiti per il rimborso
Se la polizza prescritta soddisfa le seguenti condizioni:
l’evento (la morte o la scadenza della polizza) che determina il diritto a riscuotere il capitale assicurato è avvenuto dopo il 1° gennaio 2006;
la prescrizione di tale diritto deve essere avvenuta prima del 1 luglio 2011;
la compagnia che ha venduto la polizza deve avere rifiutato il pagamento del capitale perché la polizza era prescritta e già trasferita al Fondo dormienti.
 Per dimostrare questo bisogna chiedere alla compagnia un attestato da cui risulti la devoluzione al Fondo.(scarica lettera predisposta in moduli e lettere)

Rimborso
Per sapere se la richiesta è andata a buon fine quando il Ministero indicherà chi avrà diritto al pagamento e con che percentuale (il pagamento avverrà entro settembre 2018). Se la domanda sarà accolta, però, verrà pagato il 70% dell’importo della polizza.

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