ASSOCIAZIONE DIFESA UTENTI SERVIZI
BANCARI E FINANZIARI
Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca istanza al Fondo di solidarietà
Ai sensi della L. 99 del 25 giugno 2017 gli interessati possono presentare istanza al Fondo di solidarietà, qualora in possesso dei requisiti reddituali o patrimoniali previsti dalla legge ed abbiano acquistato strumenti finanziari subordinati delle due banche poste in liquidazione coatta amministrativa, entro il 12.06.2014 e che li detenevano al 25.06.2017 (data dell’avvio della procedura di liquidazione).
Le condizioni per l’accesso all’indennizzo forfettario, (come previsto dal decreto n. 59/2016) consistono nel possesso da parte dei soggetti di un patrimonio mobiliare al 31.12.2015 di valore inferiore a 100 mila euro o in alternativa un ammontare complessivo ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche nell’anno 2014 inferiore a 35 mila euro.
Sono legittimati a presentare l’istanza gli investitori (persona fisica, imprenditori, anche agricoli) che abbiano acquistato direttamente con la banche emittenti ma anche i successori per causa di morte degli investitori.
La legge prevede inoltre nuovi soggetti legittimati a presentare domanda al fondo tra cui il coniuge, il convivente more uxorio ed i parenti entro il secondo grado che abbiano ottenuto il trasferimento da parte dell’investitore, purchè trasferiti da quest’ultimo entro il 25.06.2017 e detenuti da tali nuovi soggetti alla data del 25.06.17
La domanda al fondo di solidarietà va presentata entro il 30.09.2017 tramite modulo scaricabile dal sito www.fitd.it.
Nella domanda si deve indicare codice ISIN del titolo, quantità, prezzo di acquisto etc ed allegati il contratto di acquisto degli strumenti finanziari subordinati, modulo di sottoscrizione o d’ordine di acquisto, attestazione degli ordini eseguiti, dichiarazione sull’ammontare del reddito o sulla consistenza del patrimonio mobiliare con dichiarazione espressa di consapevolezza delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni non veritiere .
Qualora l’investitore non sia prvvisto di tali documenti dovrà farne richiesta alla banca la quale sarà tenuta a consegnare copia ai richiedenti entro 15 giorni dalla data della richiesta senza porre alcun onere o commissione.
Si consiglia pertanto a presentare alla propria banca la richiesta dei documenti vista data la prossimità della scadenza per presentare istanza al fondo.
Banca Etruria Banca delle Marche Cassa diFerrara e di Chieti
Possono presentare ricorso all’arbitro mediante apposito modulo scaricabile dal sito dell’autorità Nazionale Anticorruzione (www.anticorruzione.it) chi si è visto azzerare il valore dei bond, con il salvataggio delle banche nel 2015.
Per aver diritto non si deve aver aderito ai precedenti rimborsi offerti dalle predette banche.Il decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze n.83/2017 disciplina la procedura arbitrale. L’investitore nel ricorso fornisce le informazioni necessarie ed espone le circostanze utili per l’accoglimento dello stesso, quali la mancata corretta informazione e relativamente alla non appropriatezza dell’operazione proposta o la specifica situazione di conflitto di interesse della banca connessa all’operazione.La presentazione del ricorso può essere inviata anche tramite associazione dei consumatori.
La decisione dell’arbitro dovrebbe avvenire entro 120 giorni dall’assegnazione al collegio arbitrale.
Rimborso pensioni INPS 2015 in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale sentenza n.70/2015 l’Adusbef sta predisponendo i ricorsi da presentare al giudice del lavoro per il settore privato ed alla Corte dei Conti per il settore pubblico . Presso la sede dell’Adusbef di Livorno in Piazza Attias 37 viene effettuata la consulenza ed il ricalcolo del conteggio (tel.0581815111 ore 16-19).
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