Buoni Postali Postali: il cointestatario può riscuotere anche in assenza degli eredi
La sentenza del 25-10.2017 della Corte di Appello di Milano ha statuito che il cointestatario di un buono postale fruttifero con clausola P.F.R. può riscuotere interamente il buono postale senza la denuncia di successione e senza la quietanza congiunta di tutti gli aventi diritto.
Si legge nella sentenza che:“ai buoni fruttiferi postali con clausola di pari facoltà di rimborso emessi antecedentemente all’entrata in vigore del D.M. 19.12.2000 debba applicarsi la disciplina contenuta nel D.P.R. n. 156/1973 e nell’art. 208 del regolamento di esecuzione del 1989. In applicazione della suddetta normativa, dunque, il rimborso del buono fruttifero non è subordinato ad alcuna particolare o specifica modalità di riscossione e consente al portatore e cointestatario del titolo, avvalendosi della clausola di pari facoltà di rimborso, di chiedere a vista all’ufficio postale di emissione il pagamento dell’intero importo del buono, comprensivo degli interessi maturati, senza che sia necessaria, anche nell’ipotesi di altro cointestatario del medesimo buono, la quietanza congiunta degli aventi diritto”
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