Si segnala l’importante l’orientamento della Cassazione che con la sentenza n. 6586 del 16.03.2018 la quale ha affermato che il mancato rispetto del limite di finanziabilità (pari all’80% del valore del bene ipotecato o del costo delle opere da eseguire su di esso) determina la nullità del mutuo fondiario.
Si deve rammentare che la nozione di mutuo fondiario è stabilita dall’art.38 del testo unico bancario (T.U.B) secondo cui il credito fondiario è quello ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili.
La Cassazione con la sentenza in commento ha ribadito che essendo tale limite essenziale ai fini della qualificazione del finanziamento come “fondiario” secondo l’ottica del legislatore, lo sconfinamento di esso condurrebbe automaticamente alla nullità dell’intero contratto.La sentenza trae origine da un ricorso della banca che si era vista declassare in sede di procedura fallimentare il proprio credito e la conseguente garanzia ipotecaria annessa al mutuo fondiario.
Conseguentemente la banca proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione del Tribunale che confermava il predetto declassamento.
La sentenza è importante per il principio di diritto affermato, conformemente alla funzione nomofilattica della Corte di cassazione, la quale determina con le proprie pronunce l’esatta ed uniforme applicazione del diritto nei confronti di tutta la giurisdizione di merito (primo grado ed appello).
I risvolti concreti della sentenza potrebbero avere effetti dirompenti per tutti i soggetti che hanno stipulato con la banca mutui fondiari in violazione della norma che vieta la finanziabilità in misura superiore all’80%.
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