RECESSO E SPESE (Corecom Emilia-Romagna Delibera n. 4/12 )
In caso di recesso comunicato dall’utente all’operatore, deve considerarsi illegittima l’imputazione dei “costi dell’operatore”, in quanto non giustificati nelle singole voci secondo quanto previsto dalla delibera Agcom n. 77/10/CIR nella quale si stabilisce l’onere dell’operatore di fornire un adeguato supporto probatorio atto a dimostrare la congruenza tra costi giustificati e voci di addebito imputate sotto la dicitura “somma dovuta per recesso anticipato”.
Conformi:
Corecom Emilia-Romagna Determinazione n. 7/12
Corecom Emilia-Romagna Delibera n. 9/12
RECESSO ED ADDEBITI DI SPESA
In caso di contestazione da parte dell’utente delle voci di addebito fatturate sotto la dicitura “corrispettivo recesso anticipato/disattivazioni anticipate”, l’operatore deve dimostrare l’equivalenza degli importi fatturati a titolo di recesso ai costi effettivamente sostenuti per la gestione della procedura di disattivazione, in conformità a quanto previsto dall’articolo 1, comma 3, della legge n. 40/2007.
Corecom Lazio Delibera n. 11/10
La legge n. 40/2007 stabilisce che a fronte dell’esercizio della facoltà di recesso da parte dell’utente, gli unici importi che possono essere posti a carico di quest’ultimo sono quelli giustificati da costi effettivi sostenuti dagli operatori, ovvero le spese per cui sia dimostrabile e dimostrato un pertinente e correlato costo per procedere alla disattivazione.
Il d.l. n. 7/07, convertito nella legge n. 40/07 riconosce al consumatore la facoltà di recedere dai contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazione elettronica, o di trasferire la propria utenza presso altro operatore, con il solo obbligo del preavviso.
Inoltre il recesso o il trasferimento devono essere garantiti senza ritardi e senza penali: gli unici importi ammessi sono le “spese giustificate da costi dell’operatore”, ossia le spese per cui sia dimostrabile un pertinente e correlato costo sopportato da quest’ultimo per procedere alla disattivazione o al trasferimento dell’utenza, spese di cui l’operatore deve comunque fornire prova.
Conformi:
Corecom Puglia Delibera n. 8/11
Corecom Puglia Delibera n. 18/11
. Corecom Lazio Delibera n. 19/11
RECESSO E TERMINE DI PREAVVISO
L’articolo 1, comma 3 della legge n. 40/2007, che ha convertito, con modifiche, il d.l. n. 7/2007, prevede che “i contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di
comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell’operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni”.
L’Agcom, nelle linee guida adottate dalla direzione tutela dei consumatori relative all’interpretazione dell’articolo 1, primo e terzo comma, del d.l. n. 7/2007, convertito in legge n. 40/2007, pubblicate in data 28 giugno 2007, ha determinato il criterio per la determinazione dei costi addebitabili agli utenti che recedono da un contratto concluso con il gestore prima della naturale scadenza contrattuale, con riguardo alle sole spese per cui sia dimostrabile un pertinente e correlato costo affrontato dagli operatori per procedere alla disattivazione, secondo un concetto di pertinenza del costo oggettivo e imparziale nel rapporto di causalità/strumentalità dei costi/ricavi.
Premesso ciò, possono ritenersi recuperabili dall’operatore le sole “spese/costi” che lo stesso dimostra di aver sostenuto per la disattivazione dell’impianto e non anche quelli che ha dovuto affrontare in occasione della sua installazione (id est, all’inizio del rapporto contrattuale). In altri termini, l’articolo 1, comma 3 della legge n. 40/07 ha inteso offrire all’utente la possibilità di recedere liberamente ed in ogni momento dal rapporto, ma tale intento non sarebbe raggiungibile se si lasciasse la possibilità all’operatore di far pagare al cliente somme che non hanno alcuna attinenza con i costi di recesso. In definitiva l’Autorità ritiene di applicare correttamente l’articolo 1, comma 3, della legge n. 40/07 limitando le “spese” recuperabili a carico dell’utente ai soli “costi” sostenuti dall’operatore nella fase terminale del rapporto e strettamente funzionali alla sua estinzione” (cfr. delibera Agcom n. 232/10/CONS).
Pertanto, in difetto di prova, il cui onere incombe sull’operatore, sull’entità delle spese “per cui sia dimostrabile un pertinente e correlato costo affrontato dagli operatori per procedere alla disattivazione”, deve essere disposto lo storno integrale della fattura contestata.
Conformi:
Corecom Lazio Delibera n. 42/11
Corecom Lombardia Delibera n. 6/10
ERRONEITA’ FATTURA: Piano Tariffario Diverso
L’erroneità della fatturazione (dovuta all’applicazione di un piano tariffario diverso da quello concordato) può considerarsi inesatto adempimento, ai sensi dell’articolo 1218 c.c., tale da legittimare la richiesta di risoluzione del contratto da parte dell’utente (cfr. delibera Agcom n. 20/08/CIR).
Non sono pertanto dovute le somme addebitate a titolo di recesso anticipato, essendo qualificabile la condotta dell’operatore quale inesatto adempimento idoneo a legittimare l’utente al recesso.
Corecom Puglia Delibera n. 20/10
Il d.l. n. 7/07, convertito nella legge n. 40/07 riconosce al consumatore la facoltà di recedere dai contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazione elettronica, o di trasferire la propria utenza presso altro operatore, con il solo obbligo del preavviso.
Inoltre il recesso o il trasferimento devono essere garantiti senza ritardi e senza penali: gli unici importi ammessi sono le “spese giustificate da costi dell’operatore”, ossia le spese per cui sia dimostrabile un pertinente e correlato costo sopportato da quest’ultimo per procedere alla disattivazione o al trasferimento dell’utenza, spese di cui l’operatore deve comunque fornire prova.
Conformi:
Corecom Puglia Delibera n. 8/11
Corecom Puglia Delibera n. 18/11 Corecom Puglia Delibera n. 27/11
Corecom Puglia Delibera n. 2/12
Corecom Puglia Delibera n. 13/12
Corecom Puglia Delibera n. 18/12
Corecom Puglia Delibera n. 20/12
Corecom Puglia Determinazione n. 29/12
Corecom Lazio Delibera n. 40/12
Corecom Puglia Delibera n. 26/11
Il d.l. n. 7/2007, convertito nella legge n. 40/2007 riconosce al consumatore la facoltà di recedere dai contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazione elettronica, o di trasferire la propria utenza presso altro operatore, con il solo obbligo del preavviso.
Inoltre il recesso o il trasferimento devono essere garantiti senza ritardi e senza penali: gli unici importi ammessi sono le “spese giustificate da costi dell’operatore”, ossia le spese per cui sia dimostrabile un pertinente e correlato costo sopportato da quest’ultimo per procedere alla disattivazione o al trasferimento dell’utenza, spese di cui l’operatore deve comunque fornire prova.
In particolare, devono essere disapplicate le previsioni contrattuali che pongono a carico dell’utente, in caso di recesso anticipato, il rimborso di eventuali sconti di cui lo stesso abbia beneficiato.
Corecom Puglia Delibera n. 40/11
RECESSO E COSTI DA ADDEBITARE
L’articolo 1, comma 3, della legge n. 40/2007, legittima la società erogatrice del servizio a richiedere al consumatore la corresponsione dei soli costi sostenuti per il recesso anticipato dal contratto.
Dato che in via generale le attività di disattivazione della configurazione preesistente coincidono con le attività tecniche da effettuarsi in fase di attivazione dell’operatore che acquisisce il cliente, attività che sono già remunerate da quest’ultimo, eventuali costi di disattivazione posti a carico dell’utente, in assenza di prova contraria, sono del tutto ingiustificati, con esclusione dei soli costi di gestione della pratica.
Corecom Toscana Delibera n. 1/11 (integrata dalla Delibera n. 3/11)
In base a quanto stabilito dalla legge n. 40/2007, a fronte dell’esercizio della facoltà di recesso, gli unici importi che possono essere posti a carico dell’utente sono quelli giustificati da costi effettivi sostenuti dagli operatori, ovvero le spese per cui sia dimostrabile e dimostrato un pertinente e correlato costo sopportato per procedere alla disattivazione.
Conformi:
Corecom Toscana Delibera n. 2/11
Corecom Toscana Determinazione n. 2/11
Corecom Toscana Delibera n. 3/12
Corecom Toscana Delibera n. 4/12
RECESSO E PREAVVISO
La legge n. 40/2007, all’articolo 1, commi 1 e 3, riconosce il diritto degli utenti di recedere dal contratto ad nutum, con un preavviso massimo di trenta giorni, e prevede che gli operatori non possano addebitare costi che non risultino giustificati dalle spese da essi sostenute a causa del recesso anticipato.
Conformemente a ciò, l’Agcom ha fornito specifiche indicazioni in virtù delle quali gli operatori sono tenuti a valutare, ai fini della quantificazione dei predetti costi, la tipologia di contratto attivato, nonché l’avvenuta riconsegna o meno da parte del cliente dei terminali concessi in comodato d’uso (cfr. ex plurimis le delibere Agcom n. 129/10/CIR e n. 134/10/CIR).
Corecom Toscana Delibera n. 15/12
Anche qualora l’operatore richieda all’utente i soli costi effettivamente sostenuti per la gestione della procedura di disattivazione, in conformità a quanto previsto dall’articolo 1, comma 3, della legge n. 40/2007, per valutare la legittimità di tale richiesta occorre verificare se il contratto sottoscritto dall’utente prevedesse la corresponsione di costi in caso di recesso anticipato.
Nel caso di specie, il predetto costo di disattivazione non è stato previsto in sede di adesione contrattuale ma introdotto successivamente: pertanto l’operatore ancor prima di pubblicizzare l’introduzione dei relativi costi di disattivazione sul sito web, avrebbe dovuto informare l’utente dell’introduzione dei costi di disattivazione predetti con preavviso di 30 giorni rispetto al dies a quo di efficacia delle variazioni contrattuali, comunicandole altresì la facoltà di recesso, in conformità a quanto previsto dall’articolo 70, comma 4, del d. lgs. n. 259/2003.
Dalla documentazione agli atti, non risulta che l’operatore abbia fornito al cliente detta informativa, pertanto quest’ultimo ha diritto allo storno degli importi relativi ai costi di disattivazione, illegittimamente fatturati.
Conformi:
Corecom Lazio Delibera n. 72/12
Corecom Lazio Delibera n. 73/12
Corecom Toscana Delibera n. 16/12
Coprocom Trento Delibera n. 4/11
Non è accoglibile un ricorso volto a far accertare e sanzionare, durante la piena vigenza di un contratto tra utente e operatore telefonico, ipotetici fatti che potranno verificarsi solamente dopo la rescissione del contratto stesso. Tali fatti potranno essere indagati dall’Autorità solamente dopo essere accaduti, non prima. Nel caso di specie pertanto deve essere dichiarato non accoglibile il ricorso con cui l’istante ha chiesto di verificare la legittimità o meno dell’attribuzione di costi in caso di recesso anticipato dal contratto, in un momento in cui il contratto è ancora in essere e l’utente non ha ancora esercitato il diritto di recesso.
Coprocom Trento Delibera n. 6/12
RECESSO ANTICIPATO
In caso di recesso anticipato comunicato dall’utente all’operatore, quest’ultimo ha l’onere, ai sensi della delibera Agcom n. 77/10/CIR, di fornire un adeguato supporto probatorio, in caso di contestazione degli addebiti da parte dell’utente, atto a dimostrare la congruenza tra costi giustificati e voci di addebito imputate sotto la dicitura “somma dovuta per recesso anticipato”.
Coprocom Trento Delibera n. 7/12
Deve essere considerata legittima la richiesta dell’utente di risoluzione del contratto per inadempimento dell’operatore qualora risulti che il difetto di un’informativa corretta ed esaustiva abbia inciso in modo determinante sul momento genetico del contratto, inducendo la parte ad accettare una proposta reputata conveniente ma non rispondente, di fatto, alle condizioni realmente applicate dal gestore.
Pertanto risultano non dovuti gli addebiti inerenti a corrispettivi per recesso anticipato. In ogni caso peraltro gli unici importi che possono essere posti a carico dell’utente sono quelli giustificati da costi effettivi sostenuti dall’operatore, che nulla ha provato nel caso di specie.
Coprocom Trento Delibera n. 8/12
A fronte dell’esercizio della facoltà di recesso da parte dell’utente, gli unici importi che possono essere posti a carico dell’utente stesso sono quelli giustificati da costi effettivi sostenuti dagli operatori, ovvero le spese di cui sia dimostrabile e dimostrato un pertinente e correlato costo sopportato per procedere alla disattivazione, in base all’articolo 1 della legge n. 40/2007.
Nulla in proposito è stato dimostrato dall’utente nel caso di specie, perciò l’utente ha diritto allo storno/rimborso delle somme addebitate per recesso anticipato.
Corecom Umbria Delibera n. 5/11
La vigente normativa (articolo 1, comma 3 della legge n. 40/2007) legittima il gestore a richiedere al consumatore la corresponsione dei soli costi sostenuti per il recesso anticipato dal contratto.
Pertanto, in presenza di una contestazione dell’utente circa gli importi a tale titolo addebitati, l’operatore avrebbe dovuto dimostrare l’equivalenza degli importi fatturati a titolo di recesso anticipato ai costi effettivamente sostenuti per la gestione della procedura di disattivazione. Al riguardo si deve evidenziare che poiché in via generale le attività di disattivazione della configurazione preesistente coincidono con le attività tecniche da effettuarsi in fase di attivazione dell’operatore che acquisisce il cliente, attività che sono già remunerate da quest’ultimo, eventuali costi di disattivazione posti a carico dell’utente, in assenza di prova contraria, sono del tutto ingiustificati con esclusione dei soli costi di gestione della pratica
In mancanza di tale prova, deve essere accolta la richiesta avanzata dall’utente di rimborso degli importi addebitati a titolo di penale.
Corecom Umbria Delibera n. 30/11
Corecom Umbria Delibera n. 10/12
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