Con sei provvedimenti (PS12458-PS12459-PS12460-PS12461-PS12462-PS12468) l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha accertato modifiche unilaterali dei prezzi di fornitura di energia elettrica e gas.
Ha quindi previsto che alcuni fornitori sospendessero l’applicazione delle nuove condizioni economiche indicate nelle comunicazioni di proposta di modifica unilaterale del contratto inviate prima del 10 agosto, o nelle comunicazioni di proposta di rinnovo delle condizioni economiche inviate dopo il 10 agosto, confermando fino al 30 aprile 2023 le condizioni di fornitura precedentemente applicate.
I fornitori debbono inoltre comunicare individualmente ai consumatori interessati dalle predette comunicazioni, l’applicazione delle precedenti condizioni di fornitura, ovvero, nel caso in cui i termini di perfezionamento delle nuove comunicazioni non siano ancora scaduti, l’inefficacia delle modifiche proposte.
Che gli stessi fornitori di energia elettrica e gas comunichino individualmente e con la medesima forma ai consumatori che hanno esercitato il diritto di recesso a seguito della comunicazione di proposta di modifica unilaterale inviata prima del 10 agosto o di rinnovo delle condizioni economiche inviata successivamente a tale data la possibilità di ritornare in fornitura alle precedenti condizioni economiche.
COSA ERA SUCCESSO CON L’ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO AIUTI bis
Sulla base delle segnalazioni effettuate da consumatori e microimprese a partire dal mese di maggio 2022, gli stessi quali titolari di contratti a prezzo fisso, hanno ricevuto una comunicazione da parte di alcune società con la seguente la dicitura: “Come cambia il tuo contratto n. xxx dal xxx”.
Con tali comunicazioni si informava i clienti che la validità delle condizioni economiche erano in scadenza e che a partire da una certa data (dal 1° settembre 2022), come previsto dal contratto, sarebbero state applicate nuove condizioni economiche in sostituzione delle precedenti.
Nella comunicazione si informava inoltre il cliente di quanto sarebbe aumentata la spesa annua a seguito delle nuove condizioni di fornitura e che il cliente poteva esercitare il diritto di recesso come previsto nelle Condizioni Generali di Contratto
In data 10 Agosto 2022 era entrato in vigore il c.d. Decreto Aiuti bis
l’art. 3 del Decreto Legge 9 agosto 2022 n. 115, (cd. Decreto Aiuti bis), stabiliva che: Fino al 30 aprile 2023 veniva sospesa l’efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all’impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte.
Inoltre il decreto stabiliva che fino al 10 aprile 2023 fossero inefficaci i preavvisi comunicati per le suddette finalità prima della data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che le modifiche contrattuali si fossero già perfezionate”.
Nonostante l’emanazione del decreto Aiuti bis alcuni fornitori di energia elettrica e gas hanno continuato ad inviare alla propria clientela una comunicazione di aggiornamento delle condizioni economiche a seguito di scadenza dell’offerta secondo un diverso format.
In particolare, la comunicazione aveva come oggetto: “Comunicazione delle nuove condizioni economiche relative al contratto in scadenza n. xxx, con efficacia dal xxx”
Con tali comunicazioni il fornitore informava i clienti che la validità delle condizioni economiche erano in scadenza e che a partire da una certa data (1° gennaio 2022) secondo quanto previsto dal contratto, sarebbero state applicate nuove condizioni economiche in sostituzione delle precedenti.
Che l’Autorità garante del Mercato ha stabilito che le lettere di preavviso indirizzate agli utenti a fine luglio 2022 da parte dei fornitori sono frutto di iniziative unilaterali dei fornitori.
Che le comunicazioni dopo l’entrata in vigore del decreto aiuti bis indicavano all’utente che la validità delle condizioni economiche erano in scadenza senza tuttavia precisare la data effettiva della stessa.
Che la generalità dei consumatori in realtà ignorava la scadenza dell’offerta dei propri contratti ed anzi nella maggior parte dei casi pur ricevendo la comunicazione da parte dei fornitori i loro contratti in realtà non avevano una scadenza effettiva né predeterminata che giustificasse il rinnovo delle condizioni economiche di fornitura durante la vigenza del decreto aiuti bis.
E’ emerso che gli utenti destinatari delle comunicazioni delle modifiche economiche dei contratti erano in realtà titolari di contratti non in scadenza oppure di contratti tacitamente prorogati nel tempo in assenza di specifici termini di vigenza delle offerte.
Che pertanto anche le comunicazioni che richiamavano la scadenza dell’offerta senza che la stessa fosse specificamente indicata o predeterminata o predetermnabile non può costituire secondo L’Autorità Garante della concorrenza e del mercato un rinnovo contrattuale liberamente pattuito dalle parti.
In conclusione possiamo affermare che alla luce delle decisioni dell’Autorità della concorrenza e del mercato quando si tratta di contratti a tempo indeterminato che non prevedono scadenza o la prevedono dopo il 30/04/2023 questi contratti non possono subire modificazioni unilaterali del prezzo da parte del fornitore di energia elettrica e per essi vale il congelamento del prezzo come stabilito dal decreto aiuti bis.
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