E’ sempre più sentita l’esigenza, da parte della generalità delle persone, quando si apprestano alla stipula di contratti, di essere tutelate nei confronti di clausole – spesso insidiose – predisposte da uno solo dei contraenti, che sono ad esclusivo vantaggio di colui che ha formato il contratto.
La legge per la verità non usa il termine abusive, ma le definisce clausole vessatorie, intendendo quelle clausole inserite all’interno di un regolamento contrattuale, che per il loro contenuto comportano uno squilibrio di diritti e obblighi a danno di una parte e a favore di un’altra.
Cosa si intende per clausole vessatorie
Lo squilibrio dei reciproci obblighi e diritti tra le parti contrattuali, è il primo indice di allarme della possibile presenza di clausole vessatorie nel regolamento contrattuale.
L’art 33 del codice del consumo dispone che “nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.”
Alcuni esempi pratici possono chiarire l’effettiva portata ed incidenza negativa che queste clausole possono avere nella pratica contrattuale.
Le clausole vessatorie ed i contratti standard
Queste clausole si trovano con maggiore frequenza, nei contratti c.d. standard (altrimenti detti contratti in serie o contratti di massa, o nei contratti per adesione) ossia quei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari predisposti unilateralmente.
Si pensi ad esempio ai contratti stipulati con i gestori telefonici oppure i contratti relativi alla fornitura di energia elettrica, i contratti bancari, assicurativi etc.
In tutti questi casi il contenuto contrattuale è già stato predisposto da una delle parti contrattuali, pertanto l’utente, non ha altra possibilità che aderirvi ad esso oppure non stipulare il contratto, senza alcuna possibilità di trattativa nei confronti di quelle clausole che sono state già predisposte dalla controparte ma che l’utente reputa ingiuste o inique.
La legge definisce analiticamente quali debbono essere considerate le clausole vessatorie, in particolare si riferisce quelle che tendono ad:
-imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d’importo manifestamente eccessivo;
– riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto, nonché consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto;
– consentire al professionista di recedere da contratti a tempo indeterminato senza un ragionevole preavviso, tranne nel caso di giusta causa;
– stabilire un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare la tacita proroga o rinnovazione;
La legge parla di professionista, con tale termine bisogna intendere sia la persona fisica che l’impresa individuale o la grande società di beni e/o servizi che contratta con l’utente- consumatore.
Non bisogna però limitare il campo di applicazione delle clausole vessatorie ai soli casi dei contratti di massa, in cui una società fornisce un servizio periodico (ad esempio fornitura di energia elettrica, acqua, o gas) perchè possiamo riscontrare la presenza di tali clausole anche per esempio nei contratti di compravendita immobiliare, relativamente alla provvigione dell’agente immobiliare, o per quanto concerne la proposta irrevocabile di acquisto, o sulla regolamentazione della caparra confirmatoria o delle clausole inserite nel contratto preliminare (c.d. compromesso) etc.
Quindi il campo di applicazione di questo tipo di clausole è molto esteso e può ricomprendere sia il caso in cui vi siano solo due contraenti in cui uno di essi il professionista (ad esempio l’agente immobiliare) ha predisposto il contratto, ed il potenziale acquirente rivesta la qualifica di consumatore, sia il caso in cui un contraente sia una società che stipula contratti per un numero indeterminato di utenti come nel caso di società che forniscono servizi.
La legge si riferisce inoltre alle clausole vessatorie a quelle clausole inserite nel contratto che sanciscono a carico del consumatore decadenze, deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi,oppure stabiliscono la sede del Foro competente delle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore;
Clausole vessatorie e condominio
Cosi ad esempio, se viene stipulato un contratto di appalto da parte di un condominio (che per la legge riveste la qualifica di consumatore) per l’installazione di un ascensore, e nel contratto si prevede tra le clausole quella che in caso di controversie il luogo di competenza giudiziale sia quello dove ha sede la società e non il luogo in cui è ubicato il condominio, siamo in presenza di una clausola abusiva.
Un’altra clausola abusiva potrebbe essere quella che pone limitazioni in tema di diritto di recesso previsto nel contratto di manutenzione nei confronti del solo condominio e non per l’ appaltatore ponendo penali solo quando a recedere è solo il condominio etc.
Ad esempio in un caso giurisprudenziale recente è stata considerata abusiva la clausola penale inserita in contratto di manutenzione (di un ascensore condominiale) di durata decennale di un condominio, in cui quest’ultimo aveva provveduto al recesso prima del termine pattuito,ed in virtù di ciò l’impresa aveva preteso una penale pari al 60% del canone mensile fino al termine originariamente fissato nel contratto.
Il giudice ha reputato vessatoria la clausola e la conseguente nullità dii quanto pattuito nel contratto di manutenzione.
Clausola vessatorie e provvigione dell’agenzia immobiliare
In un altro caso (Cass. n 19565/2020) è stata reputata vessatoria la clausola che attribuiva al mediatore il diritto alla provvigione anche in caso di recesso da parte del venditore, ed in tal caso il compenso (pari al 1% del prezzo di vendita dell’immobile, stimato in complessivi € 410.000,00) non trova giustificazione nella prestazione svolta dal mediatore.
In particolare si denunciava l’ iniquità e lo squilibrio consistente differenza tra la percentuale riconosciuta in favore dell’agente in caso di conclusione dell’affare– pari a 1,5% del prezzo di vendita dell’immobile –e quella stabilita in caso di recesso del cliente– pari all’1% del medesimo prezzo.
Clausola vessatoria e riparazione officine convenzionate
In questo caso la giurisprudenza ha considerato vessatoria la clausola che incideva sulla libertà contrattuale dell’assicurato, qualora quest’ultimo stipulando il contratto, otteneva i vantaggi descritti in polizza a fronte dell’imposizione (da parte della compagnia assicurativa) dell’obbligo di rivolgersi esclusivamente a certi soggetti,derivante dalla previsione di un trattamento differenziato,quanto all’entità del risarcimento a seconda che egli decida di rivolgersi ad un’autofficina indicatagli dall’assicuratore ovvero da esso stesso individuata.
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