Equitalia non può notificare la cartella tramite raccomandata
Gli articoli di legge non conferiscono all’Agente di riscossione di notificare la cartella di pagamento tramite raccomandata.
La materia delle notifiche è regolata dagli artt. 137-151 codice di procedura civile e dall’art.26 del DPR 602/73 il quale prevede che “La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra Comuni e concessionario, dai messi comunali e dagli Agenti della Polizia Municipale. La notificazione può essere eseguita anche mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento…”
Pertanto gli unici abilitati alla notifica sono gli Ufficiali della riscossione o altri soggetti abilitati dal concessionario e non Equitalia che riveste solamente la qualifica di agente della riscossione.
La conseguenza delle notifiche delle cartelle notificate irregolarmente ha come diretta conseguenza che non decorre il termine dei 60 giorni per l’impugnazione della stessa.
Inoltre la Commissione Tributaria di Bari nella sentenza n.30 ottobre 2014, n. 2586 sotto riportata ha stabilito che nel caso temporanea assenza del destinatario occorre la prova della successiva lettera raccomandata che informa il destinatario dell’avvenuto deposito del plico, altrimenti la notifica è nulla.
La Commissione preliminarmente rileva che per quanto riguarda l’eccezione sulla regolarità della notifica, essa è fondata ed ha natura assorbente nei confronti delle altre motivazioni. Il procedimento di notifica di una cartella deve essere allineato a quello previsto per gli accertamenti fiscali. Se un soggetto al quale viene notificata una cartella è temporaneamente assente, l’avvenuto deposito dell’atto nella casa comunale deve essere comunicato al destinatario con l’affissione alla porta e con l’invio di una raccomandata informativa, così come avviene per gli atti di accertamento. Lo ha affermato la Corte Costituzionale con la sentenza n. 258 depositata 11/11/12 che ha dichiarato l’illegittimità del terzo comma dell’art. 26 del dpr 602/73, che disciplina il procedimento di notifica delle cartelle. Nei casi di assenza e/o irreperibilità temporanea del destinatario, la notifica della cartella esattoriale può dirsi validamente eseguita soltanto se sono stati curati tutti gli adempimenti previsti dall’art. 140 del Codice di Procedura civile. In particolare, il concessionario, in caso di contestazione, deve produrre l’avviso di ricevimento della raccomandata che informa il destinatario dell’avvenuto deposito del plico presso la casa comunale. Ciò non è avvenuto nel caso in esame. Pertanto deve ritenersi nulla la notifica(vedi sentenza n. 66/01/14 CTR di Roma depositata il 14/1/2014). La spedizione della raccomandata informativa perfeziona la procedura nei confronti del soggetto che esegue la notifica, trattandosi tuttavia di un effetto provvisorio o anticipato, ” destinato a consolidarsi con l’allegazione e produzione dell’avviso di ricevimento le cui risultanze possono confermare o smentire che la notifica abbia raggiunto lo scopo cui era destinata”. Ciò vuol dire che, a fronte di una precisa contestazione in giudizio da parte del contribuente che sostenga di non aver ricevuto la cartella, è onere del concessionario produrre ’in giudizio la raccomandata che informa dell’avvenuto deposito del plico per assenza al momento della consegna. Nel giudizio di cui sopra la CTR di Roma ha affermato che ” il concessionario per la riscossione avrebbe quindi dovuto produrre una copia della ricevuta della raccomandata regolarmente sottoscritta dal soggetto notificando o da altro soggetto legittimato ai sensi del Codice Civile, ovvero copia del plico da cui risulti la compiuta giacenza presso l’ufficio postale a seguito di regolare avviso”. Nella fattispecie non è stata invece prodotta alcuna ricevuta della raccomandata, né è stato altrimenti provato che il contribuente non abbia curato il ritiro della stessa presso l’ufficio postale nel normale termine di giacenza. La notifica della cartella, pertanto, è da ritenersi irrituale con conseguente mancato consolidamento del debito tributario. Data la complessità della questione, si ritiene equo compensare le spese di giustizia .
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