La mediazione è uno strumento a disposizione delle persone per evitare il contenzioso giudiziario, infatti la legge prevede il ricorso obbligatorio alla mediazione prima di instaurare un giudizio.
Naturalmente l’approdo al giudizio si avrà solo quando la mediazione non ha avuto l’esito sperato, ossia quello di risolvere consensualmente l’oggetto della lite mediante un accordo tra le parti in conflitto.
1.Innanzitutto cosa si intende per mediazione?
La mediazione è un istituto del nostro ordinamento disciplinato dal decreto legislativo n.28 del 2010 che ha visto importanti modifiche con la riforma Cartabia del 2022 .
Secondo la normativa sopra richiamata per mediazione si intende l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale (il mediatore) e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa (art. 1 lett a) .
La definizione ci offre molti spunti per circoscrivere l’ambito in cui opera l’istituto e, sopratutto, il fine a cui questo tende, infatti, occorre subito chiarire che la mediazione non costituisce un fase pre-contenziosa, ma consiste in una attività svolta dal mediatore con l’ausilio delle parti, nella ricerca di un accordo amichevole che saranno queste a formare in sede di mediazione.
In definitiva l’opera del mediatore è quella di aiutare le parti in conflitto per spingerle a trovare un accordo consensuale attraverso strumenti che il mediatore possiede e che non sono prettamente giuridici infatti il giudice istituzionalmente è chiamato ad applicare il diritto indipendentemente dalle rispettive posizioni che le parti reputano legittime.
Il mediatore invece, è un professionista che ha competenze nella gestione e risoluzione dei conflitti, competenze trasversali soprattutto nella comunicazione (verbale, paraverbale e non-verbale) e di ascolto (passivo, attivo empatico) etc.
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA CHE COSA SIGNIFICA?
La legge prevede che per alcune materie non si possa adire direttamente il giudice ma occorre passare attraverso lo strumento della mediazione, che appunto diventa obbligatoria prima di poter incardinare un giudizio (secondo termini strettamente giuridici si afferma che la mediazione è condizione di procedibilità della domanda-giudiziale).
Ricordiamoci che il ricorso al giudice si potrà avere con l’iniziativa di una delle parti in conflitto solamente quando la mediazione non ha raggiunto il proprio fine, ossia l’accordo delle parti;in tal caso la mediazione si concluderà con un verbale negativo.
Il verbale di mediazione negativo che sarà successivamente presentato al giudice proprio per dimostrare che la mediazione è stata esperita come prevede la legge ed non è stato possibile risolvere il conflitto.
2.LE MATERIE PER CUI E’ OBBLIGATORIA LA MEDIAZIONE
Dal 28 febbraio 2023 la riforma Cartabia ha ampliato le materie oggetto della mediazione, la legge prevede che chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione (art.5 ) .
Qualche esempio pratico può essere utile per capire come si può esperire il procedimento di mediazione relativamente a queste materie.
Materia condominiale.Supponiamo che all’interno di un’assemblea condominiale viene deliberato su un argomento che non era previsto all’ordine del giorno e che un condomino si sente leso da quella delibera, che viene approvata dalla maggioranza dei condomini. In questo caso la legge prevede la materia condominiale tra quelle (obbligatorie) per cui occorre esperire il tentativo di mediazione.
Pertanto Il condomino dissenziente dovrà esperire la mediazione nei 30 giorni dall’adozione della delibera condominiale, perchè le delibere si possono impugnare nel termine di 30 giorni dalla loro approvazione dai condomini assenti o dissenzienti.
Materia Locazione: supponiamo che il conduttore contesti che alcuni lavori (es. sostituzione di infissi ormai deteriorati) da effettuare all’interno dell’immobile concesso in locazione rientrino nelle spese straordinarie che deve sostenere il proprietario e che questi invece si rifiuta, asserendo che tali costi devono essere interamente sostenuti dal conduttore.
Anche in questo caso il conduttore non potrà rivolgersi direttamente al giudice ma dovrà esperire il tentativo (obbligatorio) di conciliazione.
Una importante novità riguarda la somministrazione che la legge ha inserito nel novero delle materie per cui è obbligatoria la mediazione.
Il contratto di somministrazione è il contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo a eseguire, a favore dell’altra, prestazioni periodiche e continuative.
Ricorre questo contratto quando una società fornisce ad esempio luce acqua gas all’utente in forza di un contratto di somministrazione in cui è stabilito il prezzo della fornitura.
Tutte le problematiche che possono sorgere in merito a tale contratto (per esempio l’aumento del prezzo di fornitura etc.) possono essere risolte preventivamente in sede di mediazione.
Ultimo esempio. Supponiamo che Tizio conferisca un incarico ad una società edile di costruire una villetta e che finita l’opera questa presenta evidenti difetti di costruzione. In tal caso il committente non dovrà esperire un tentativo di mediazione nei confronti della società perchè il contratto di appalto non rientra fra le materie obbligatorie.
Un’altra importante novità della riforma è prevista sempre in materia condominiale, l’amministratore del condominio è legittimato ad attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi.
Il verbale contenente l’accordo di conciliazione o la proposta conciliativa del mediatore sono sottoposti all’approvazione dell’assemblea condominiale, la quale delibera entro il termine fissato nell’accordo o nella proposta con le maggioranze previste dall’articolo 1136 del codice civile. In caso di mancata approvazione entro tale termine la conciliazione si intende non conclusa (art.5 ter).
In tal caso l’amministratore non dovrà più avere la necessaria autorizzazione preventiva da parte dell’assemblea condominiale per attivare o aderire ad una mediazione (attivata da altri soggetti nei confronti del condominio) perchè la legge gli attribuisce in proprio tale potere; l’unico limite che incontra l’amministratore è quello di ratifica da parte dell’assemblea condominiale dell’ eventuale accordo raggiunto in sede di mediazione, in tal caso l’assemblea dei condomini – secondo le maggioranze previste dalla legge per quel tipo di delibera – potrà approvare o non approvare l’accordo.
3.L’Accordo di Conciliazione.
La legge prevede che se è raggiunto un accordo di conciliazione, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell’accordo medesimo.
Quando l’accordo non è raggiunto, il mediatore ne dà atto nel verbale e può formulare una proposta di conciliazione da allegare al verbale.
In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento.
La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni dalla comunicazione o nel maggior termine indicato dal mediatore, l’accettazione o il rifiuto della proposta.
In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata (art.11).
L’accordo di conciliazione all’esito della procedura di mediazione obbligatoria può essere assimilato dal punto di vista giuridico ad una transazione.
La transazione infatti è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro (art. 1965 c.c..).
Però ci sono differenze con la transazione, innanzitutto perchè l’accordo di conciliazione non è un contratto e perchè non esiste una lite, ma solamente parti in conflitto.
Possiamo però certamente affermare che l’accordo raggiunto in sede di mediazione ha i medesimi effetti della transazione.
Quello che è importante sottolineare è che l’accordo di mediazione costituisce titolo esecutivo per avviare le procedure di espropriazione forzata, per l’esecuzione per consegna e rilascio, per ottenere l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare e può anche essere posto alla base dell’iscrizione di ipoteca giudiziale (art.12)
In concreto, se nell’accordo di mediazione è stabilito ad esempio che le parti consensualmente stabiliscono che Tizio corrisponderà E. 30.0000 in conseguenza delle lesioni patite da Caio per responsabilità medica, se per ipotesi Tizio non adempierà al pagamento, Caio potrà procedere con la notifica del precetto nei confronti di Tizio, perchè l’accordo raggiunto in sede di mediazione costituirà il suo titolo per procedere in via esecutiva .
Stesso discorso se in sede di mediazione è stato raggiunto l’accordo che Tizio si obbligherà a riconsegnare a Caio l’immobile occupato senza titolo, perchè ormai il contratto è risolto. Se Tizio rimarrà inadempiente dopo aver sottoscritto l’accordo, Caio potrà dare esecuzione tramite ufficiale giudiziario alla riconsegna dell’immobile ed il suo titolo esecutivo sarà costituito dall’accordo sottoscritto dalle parti in sede di mediazione.
La legge prevede che gli avvocati che rappresentano le parti attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico (art.12 bis).
La seconda parte sarà dedicata agli ulteriori aspetti delle mediazione ed ai vantaggi anche fiscali previsti per questo istituto.
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