Il nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (O.C.C.I.I.) ha avuto un tortuoso iter prima di essere approvato perchè influenzato dalle direttive europee che hanno obbligato il legislatore nazionale ad apporre le dovute modifiche sin dal testo originario del 2019. (dlgs n.14/2029) ma in realtà di sovraindebitamento e di procedure si era iniziati a parlare già dal lontano 2012 (L. n.3/2012).
In una situazione di congiuntura economica particolarmente grave ed, una pandemia da coronavirus che non vede ancora una soluzione vicina, il legislatore ha definitivamente approvato il nuovo codice (dlgs n.83 del 2022) prevedendo una procedura cosiddetta di composizione della crisi mediante la ristrutturazione dei debiti.
1.Innanzitutto cosa si intende per sovraindebitamento? Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) in vigore dal 15 luglio 2022, che ha sostituito la Legge n.3/2012 e successivamente il decreto legislativo del 2019, lo qualifica come lo stato di crisi o di insolvenza del debitore che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Alla procedura di ristrutturazione dei debiti può accedere la persona fisica-consumatore, o professionisti, lavoratori autonomi, artigiani, imprenditori agricoli, soci illimitatamente responsabili delle società di persona, imprenditori commerciali non fallibili, imprenditori commerciali fallibili cancellati dal registro delle imprese da oltre 1 anno, start up innovative (non oltre 4 anni dalla costituzione) associazioni, che in seguito a particolari vicende personali nel caso di consumatore quali per esempio la perdita del lavoro, la morte del congiunto percettore di reddito, la malattia, l’ innalzamento improvviso del tasso di interesse del mutuo etc. non è più in grado di adempiere regolarmente i propri impegni finanziari.
La legge ha previsto che anche i membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento, quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un’origine comune (art 66 CCII).
2.La meritevolezza intesa quale assenza di colpa, quale presupposto per accedere alla procedura di sovraindebitamento
Presupposto indefettibile per accedere alla ristrutturazione dei debiti e conseguentemente una riduzione del loro importo mediante l’omologazione da parte del giudice, è quella che il debitore non abbia per colpa grave assunto obbligazioni sproporzionate rispetto alle proprie capacità reddituali e patrimoniali (come ad esempio la persona che acquista un bene di lusso non necessario, nonostante la propria situazione debitoria con la prospettiva che in futuro non sarà certamente in grado di onorare il debito).
La legge prevede inoltre che non può accedere alla procedura colui che abbia già usufruito della procedura di esdebitazione dei debiti per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode (art.69 CCII)
3 La domanda da presentare presso l’Organismo di composizione della crisi (O.C.C.I.)
La procedura di ristrutturazione dei debiti ha inizio con una domanda che dovrà essere presentata presso un Organismo di composizione della Crisi (per es. presso le Camere di commercio) dove risiede il debitore, l’organismo svolge funzioni di impulso e controllo della procedura da sovraindebitamento.
Le funzioni dell’Organismo di composizione della Crisi possono essere svolte anche da un professionista o da società di professionisti in possesso dei requisiti previsti dalla legge.
Nella domanda da presentare all’OCCII dovranno essere indicate:
a) L’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni nell’istanza.
b)l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte
c) valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda
d)l’indicazione presunta dei costi della procedura .
La domanda dovrà inoltre essere corredata dall’elenco di tutti i creditori con l’indicazione delle somme dovute, la consistenza del patrimonio del debitore (stipendio, pensione etc.beni immobili di proprietà etc) l’indicazione degli atti di straordinaria amministrazione compiuta negli ultimi 5 anni (es.vendita di immobili) completa delle dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni.
3 Cosa succede dopo la presentazione della domanda da sovraindebitamento:
L’O.C.C.I. entro 7 giorni dalla domanda ne dà notizia all’agente della riscossione ed agli uffici fiscali ed agli enti locali (Comune) i quali entro 15 giorni devono comunicare i l debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti.
Il deposito della domanda sospende gli interessi fino alla chiusura della procedura tranne che si tratti di crediti garantiti da ipoteca o da pegno.
A questo punto si potrà presentare al Tribunale un Piano di ristrutturazione dei debiti che sarà trasmesso tramite l’Organismo di composizione della crisi, piano che se attuabile sarà omologato (cioè autorizzato) dal giudice.
Il giudice verificata l’ammissibilità giuridica e fattibilità economica del piano, risolta ogni contestazione omologa il piano con sentenza.
In definitiva il giudice per accordare la falcidia dei crediti anche muniti di pegno ed ipoteca e procedere all’omologa del piano di ristrutturazione deve avere un quadro completo della situazione patrimoniale del debitore con le relative voci di entrata ed uscita.
4 La meritevolezza del debitore; ossia che il debitore non abbia colposamente causato il proprio dissesto economico; solo cosi il giudice potrà autorizzare la falcidia dei crediti ancora pendenti nell’arco temporale del piano (normalmente 5/6 anni).
Di particolare evidenza è stata la previsione di ricomprendere nella ristrutturazione dei debiti quelli derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno (art. 67 CCII).
Altra innovazione di evidente portata è che la normativa vigente non prevede che i crediti muniti di pegno o ipoteca debbono necessariamente essere soddisfatti integralmente .
Ciò ha un’utilità per un’ampia platea di debitori ad esempio quelli gravati dal mutuo concesso da banche e garantito da ipoteca, in tale ipotesi occorrerà fare un raffronto tra quanto è possibile ricavare da una vendita esecutiva (ossia all’asta) dell’immobile del debitore, rispetto a quanto è possibile offrire al creditore ipotecario per tutta la durata del piano.
Un esempio può chiarire questo aspetto: supponiamo un mutuo ipotecario in cui le rate ancora da pagare ammontino ad € 80,000 che è l’importo che il debitore deve corrispondere alla banca, se il valore dell’immobile è di € 150.000 ed il ricavato di un’ipotetica vendita all’asta garantirebbe un ricavato superiore ad € 80.000 il debitore non potrebbe poter accedere al piano di ristrutturazione dei debiti perchè meno conveniente per il creditore ipotecario (la banca) che potrebbe ottenere dalla vendita un ricavato maggiore di quanto può ottenere dal piano del debitore; mentre potrà accedervi nel caso in cui dalla vendita dell’immobile il ricavato risulterebbe minore di € 80.000 e rispetto a quando maggiormente offerto al creditore in attuazione del piano del debitore nell’arco dell’intera durata del piano.
Ciò si ricava dalla disposizione dell’art. 67/4 comma del CCII la quale prevede che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono essere soddisfatti non integralmente, allorchè ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione.
Stessa sorte per i crediti per tributi (i.v.a. e ritenute non versate) anche questi potranno essere soddisfatti non integralmente secondo il meccanismo sopra descritto.
Il creditore fiscale (lo Stato) si troverà assistito dalla disciplina della prelazione ove prevista dalla legge ed avrà diritto alla soddisfazione nei limiti di capienza del bene gravato da privilegio.
FIDEIUSSIORE E PIANO DEL CONSUMATORE
Il codice composizione della crisi pur non disciplinando direttamente la figura del fideiussore che abbia prestato la garanzia essendo estraneo all’attività di impresa né socio della predetta né ricoprendo cariche sociali.
Si pensi al caso del familiare (la coniuge) che abbia prestato la fideiussione per garantire un debito dell’impresa del marito titolare di un’impresa edile o artigiana.
Il fideiussore di un’obbligazione oggettivamente riferibile ad un’attività professionale può essere considerato consumatore in ottemperanza alla definizione della legislazione europea ed accedere al piano del consumatore oggi denominato piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.
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