TARI rifiuti speciali: La sentenza della Cassazione n.9858/16 conferma che per le superfici destinate alla produzione il contribuente non è tenuto a versare la parte variabile della TIA
La Cassazione con la sentenza n.9858 del 2016 precisa che come ha già avuto occasione di chiarire in tema di Tarsu, nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano rifiuti speciali.
Incombe alla impresa contribuente l’onere di fornire all’amministrazione comunale i dati relativi all’esistenza ed alla delimitazione delle aree che producono di regola rifiuti speciali non concorrono alla quantificazione della complessiva superficie imponibile.
Nella sentenza si legge che l’art. 49 comma 3 e 14 dlgs n. 22 stabilisce che:la tariffa deve essere applicata nei confronti di chi occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti esistenti nel territorio comunale salva applicazione sulla stessa di un “ coefficiente di riduzione proporzionale alla quantità dei rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.
Pertanto nel caso in cui nelle superfici destinate alla produzione vengono prodotto esclusivamente prodotti rifiuti speciali non assimilati per le ridette superfici il contribuente non è tenuto a versare la parte variabile della TIA
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