Come abbiamo già detto nei precedenti articoli la Cassazione con sentenza n. 5078 del 15.03.2016 (consultabile nella sezione sentenze) la tariffa per lo smaltimento dei rifiuti non può essere assoggetta ad IVA per la sua natura tributaria .
In questo articolo daremo alcune informazioni al cittadino per verificare se il Comune ha applicato in realtà L’IVA non dovuta.
1- Bisogna verificare se ciò che si è pagato è per il servizio della TARSU (Tassa smaltimento rifiuti urbani ) o per la TIA (Tariffa di igiene ambientale) come abbiamo detto sulla Tarsu il decreto legislativo n 507/93 non prevede l’applicazione dell’IVA.
2-Controllare se si tratta di TIA1 o TIA 2 in quanto per quest’ultima il DL
n78/2010 ha previsto l’IVA .
La circolare ministeriale (economia e finanze) n.3 del novembre 2010 distingue come TIA 1 per la tariffa prevista dall’art.49 del Dlgs. n.22 del 5.02.1997 e come TIA2 per la tariffa integrata ambientale disciplinata dall ‘art 238 del dlgs. n.152 del 3.04.2006.
Nella circolare si legge:
i comuni possono introdurre la TIA2, poiché entro il 30 giugno 2010 non è stato emanato il regolamento previsto dall’art.238, comma 6, del D.lgs. n.152del 2006;
· si applicano anche alla TIA1 le nuove disposizioni recate dall’art.14, comma33, del D.L. 31 maggio 2010, n.78 convertito nella legge 30 luglio 2010, n.122,il quale ha previsto in ordine alla TIA2 che le disposizioni di cui all’art.238 delD.lgs. n.152 del 2006, “ si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rientrano nella giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria”.
Possiamo evidenziare che nonostante il tenore letterale della predetta circolare la natura non tributaria sia della TIA1 che della TIA 2 non risulta dalle pronunce giurisdizionali e fra queste, la sentenza della Corte Costituzionale n.238/2009 la quale afferma che:” non esiste del resto una norma legislativa che espressamente assoggetti ad IVA le prestazioni del servizio di smaltimento dei rifiuti”.
Bisogna pertanto attraverso il modulo predisposto da Adusbef richiedere il rimborso di quanto pagato negli ultimi 10 anni.
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