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Cessione del quinto, rimborsabili i costi in caso di estinzione anticipata

Arbitro bancario: Collegio di Milano Decisione n 2833/2020 del 19 Febbraio 2020

IL CASO SOTTOPOSTO ALL’ARBITRO BANCARIO

Il Ricorrente sostiene di aver stipulato con l’intermediario convenuto, in data 28/01/2010, un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente al 31/01/2014, esperito infruttuosamente il reclamo, chiede il rimborso degli oneri non maturati (commissioni finanziarie, diritti ente, oneri di distribuzione, oneri assicurativi), per un importo totale di € 1.015,19, oltre interessi legali dall’estinzione al saldo.

L’intermediario, si difende sostenendo che il finanziamento è stato sottoscritto nel gennaio 2010, prima dell’entrata in vigore dell’art. 125 sexies TUB; da ciò fa discendere l’infondatezza della richiesta di rimborso formulata dal cliente; precisa, inoltre, che il contratto esclude chiaramente qualsiasi rimborso commissionale in caso di estinzione anticipata; quanto al premio assicurativo, sostiene che la richiesta del premio assicurativo deve essere formulata alla Compagnia Assicurativa; afferma che, in ogni caso, il conteggio della quota eventualmente dovuta dovrebbe essere effettuato sulla base di criterio che tenga conto della progressiva riduzione del rischio quale conseguenza della progressiva riduzione del debito.

LA DECISIONE DEL COLLEGIO

E’opinione pacifica di questo Arbitro che il diritto all’equo rimborso degli oneri non maturati e/o non goduti sussiste anche per contratti stipulati antecedentemente all’entrata in vigore dell’art. 125-sexies TUB, ricorda preliminarmente il proprio pregresso orientamento secondo il quale, in tali fattispecie: a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni e gli oneri riferibili a prestazioni da svolgersi nel corso della intera durata del contratto (costi recurring), mentre non sono ripetibili le commissioni e gli oneri imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione dell’accordo (costi up-front); b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi up-front e recurring, l’intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da restituire; c) la somma da restituire viene stabilita secondo un criterio proporzionale nel tempo, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci è suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; d) l’intermediario è tenuto al rimborso di tutti i costi sopraindicati, incluso il premio assicurativo, calcolato anche in applicazione dei criteri previsti nelle condizioni generali di assicurazione purché resi noti ex ante (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 10035/2016, n. 10017/2016, n.10003/2016 e n. 6167/2014)

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