Buoni Postali Fruttiferi serie Q – Arbitro Bancario Illegittima riduzione degli interessi pattuiti per il periodo dal 21 anno al 30 anno. Le Poste non effettua alcuna distinzione tra i primi vent’anni e gli ultimi dieci, applicando anche a questi ultimi il criterio di calcolo degli interessi in misura percentuale e determinando, nei fatti, una sensibile riduzione dell’importo fisso previsto dai buoni medesimi;
Decisione Arbitro Bancario – Milano 5.12.2019
Il ricorrente, in sede di ricorso ha rilevato quanto segue: – ha sottoscritto in data 11/6/1987, 30/01/1988 e 15/02/1988 n. 3 buoni postali della serie Q, rispettivamente n° ***, *** e *** dell’importo di lire 2.000.000 ciascuno; – si è recato in data 18/4/2018, presso gli uffici dell’Intermediario per riscuotere il primo buono, ricevendo un importo di € 13.215,58 al netto della ritenuta fiscale di € 812,18 – rilevata l’incongruenza rispetto a quanto riportato a tergo del buono, si è “astenuto” dal chiedere il rimborso degli ulteriori due buoni per i quali, pure, l’intermediario preannunciava la corresponsione di interessi in misura inferiore a quanto previsto; – per il buono sottoscritto in data 30/01/1988, dello stesso importo di quello riscosso, veniva prospettata la corresponsione di € 11.565,63, così come, peraltro, risultante dal calcolo reso dal sistema messo a disposizione dal portale dell’intermediario; – nel caso di specie, tuttavia, e in particolare per gli ultimi dieci anni di durata dei BFP, il metodo di applicazione delle ritenute incide significativamente sull’entità degli interessi; – per gli ultimi dieci anni la misura degli interessi non viene individuata in misura percentuale come per i primi venti, bensì in misura fissa, con l’effetto di renderla insensibile al criterio di applicazione della ritenuta fiscale;
Tuttavia, l’intermediario non effettua alcuna distinzione tra i primi vent’anni e gli ultimi dieci, applicando anche a questi ultimi il criterio di calcolo degli interessi in misura percentuale e determinando, nei fatti, una sensibile riduzione dell’importo fisso previsto dai buoni medesimi; – per tale motivo con lettera 04/03/2019 proponeva reclamo all’intermediario, ma quest’ultimo rispondeva con una lettera in cui sosteneva la legittimità di detto calcolo, richiamando i provvedimenti normativi succedutisi nel tempo. Ciò esposto, il cliente chiede all’Arbitro “il pagamento degli interessi degli ultimi dieci anni nella misura fissa: indicata nei buoni su cui applicare la ritenuta fiscale”.
I collegi territoriali ABF si sono già occupati dei buoni fruttiferi della serie Q ed in molti casi hanno dichiarato la propria incompetenza per materia in quanto la richiesta del ricorrente si riferiva o sembrava riferirsi alla questione della corretta applicazione della ritenuta fiscale, tema estraneo alla competenza dell’ABF. Nel caso di specie, tuttavia, la richiesta del ricorrente attiene al riconoscimento degli interessi dal 21° al 30° anno come riportati testualmente a tergo dei buoni: per tale periodo l’intermediario dichiara nei propri atti di dover corrispondere un tasso del 12% in regime di capitalizzazione semplice al netto della ritenuta del 12,50% sugli interessi, come indicato nel D.M. 13/06/1986.
Orbene, il D.M. 13/06/1986 indica per i buoni serie Q un tasso d’interesse del 12% dal 21° al 30° anno, ma sui buoni oggetto del ricorso, emessi successivamente allo stesso Decreto, è invece riportato un valore lordo fisso: Lire 262.550 “per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione”.
Si deve ancora precisare che il D.M. 23/06/1997, all’art. 7 dispone: “Per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere Q, R ed S emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale”.
Come si vede, il D.M. in questione nulla dice relativamente al calcolo degli interessi dell’ultimo decennio, modificando, quindi, per i buoni serie Q (istituiti con il D.M. 13 giugno 1986), la capitalizzazione annuale degli interessi al netto della ritenuta fiscale anziché al lordo, solamente per i primi 20 anni.
In materia si è consolidato l’orientamento espresso dal Collegio di coordinamento dell’ABF (cfr. decisione n. 5676/2013), il quale – condividendo e sviluppando, con ampia e articolata motivazione, i principi enunciati sul punto da Cass., Sez. Un., n. 13979/2007 – ha riconosciuto che “con la sola eccezione dell’attribuzione alla parte pubblica dello jus variandi dei tassi di interesse mediante decreti ministeriali successivi all’emissione, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti: se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere che le condizioni alle quali l’amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all’atto stesso della sottoscrizione del buono”.
Sicché, qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del Buono fruttifero, si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e che tale affidamento, come affermato nella citata sentenza n. 13979 del 15.06.2007, debba essere tutelato. In tal caso, al ricorrente dovranno essere applicate le condizioni riprodotte sul titolo stesso (cfr. Coll. Milano, n. 4580/2015 e n. 5653/2015: Coll. Napoli, n. 882/2014 e n. 5577/2013; Coll. Roma, n. 2659/2015 e n. 5328/2014). Qualora, viceversa, i titoli siano stati emessi antecedentemente al decreto ministeriale modificativo dei tassi, vanno applicate le condizioni stabilite da tale decreto modificativo (cfr. Coll. Roma, n. 2664/ 2014). Ne deriva che il rendimento del titolo per il periodo dal 21° al 30° anno esplicitamente indicato nella postilla in calce alla tabellina degli interessi pattuiti, stampata sul retro dei BPF emessi nell’anno 1988, deve considerarsi prevalente rispetto al rendimento indicato dal D.M.13/06/1986 (tasso di interesse pari al 12%).
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