Arbitro bancario: Collegio di Milano Decisione N. 1048 del 07 febbraio 2017
IL CASO SOTTOPOSTO ALL’ARBITRO BANCARIO
Il ricorrente ricorreva all’arbitro bancario al fine di ottenere il risarcimento del danno patito a seguito del mancato pagamento di un assegno circolare ( ricevuto come corrispettivo di una vendita mobiliare e rimasto impagato (perché contraffatto) nonostante l’avvenuta conferma di bene emissione.
LA DECISIONE DEL COLLEGIO
Come già più volte osservato da questo Collegio (decisione n. 335/2016), in casi come quello sottoposto dall’odierno ricorrente, si tratta di stabilire se l’intermediario incaricato dell’incasso (nel caso di specie, l’intermediario A) abbia agito con la necessaria diligenza.
Sulla diligenza richiesta all’intermediario giratario di un assegno circolare per l’incasso, questo Collegio si è espresso in precedenti decisioni ritenendo che, qualora il titolo di credito non presenti anomalie l’intermediario non ha l’onere di compiere ulteriori accertamenti sulla validità del titolo prima dell’accredito del relativo importo al proprio correntista, a meno che ne sia espressamente richiesto dal cliente.
Se risulterà in seguito che l’assegno era falso l’intermediario che ha richiesto ed ottenuto la conferma di bene emissione dall’intermediario emittente non potrà essere ritenuto colpevole di negligenza”.
Per le ragioni spiegate, non si ravvisano pertanto estremi di colpa a carico dell’intermediario A (o primo intermediario), banca negoziatrice del titolo.Diversa deve essere la conclusione riguardo al comportamento della banca trattaria (cioè, nel caso di specie, dell’intermediario B o secondo intermediario), nei confronti della quale non vale quale esimente di responsabilità l’affermata circostanza per la quale si sarebbe verificata una interferenza nella linea telefonica durante la telefonata ricevuta dalla banca negoziatrice.
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