Segnaliamo DECISIONE
ASSOCIAZIONE DIFESA UTENTI SERVIZI
BANCARI E FINANZIARI
Arbitro Bancario: Gli interessi possono essere ridotti se manifestamente eccessivi.
Segnaliamo questa decisione dell’Arbitro Bancario n. 3955 del 24 giugno 2014 stabilendo che se gli interessi moratori sono manifestamente eccessivi possono essere ridotti nella misura di quelli convenzionalmente stabiliti tra le parti.
Nella decisione si legge:”al fine di verificare se il tasso convenzionale degli interessi moratori sia manifestamente eccessivo, occorre pertanto metterlo a raffronto con il tasso degli interessi corrispettivi: in mancanza di una diversa pattuizione tra le parti, infatti, gli interessi moratori sarebbero dovuti nella stessa misura di quelli corrispettivi, secondo quanto statuisce appunto l’art. 1224, 1° comma, c.c. Tenuto conto anche dell’esiguità dell’importo finanziato, si deve ritenere che il tasso così convenuto degli interessi moratori sia manifestamente eccessivo, considerato il rapporto quantitativo intercorrente con quello degli interessi corrispettivi. Infatti, la maggiorazione di cui si tratta è quasi del 100%, in termini relativi, e di quasi cinque punti percentuali, in termini assoluti. Poiché il contratto di cui si tratta è stato stipulato mediante l’adesione della ricorrente a un modulo o formulario unilateralmente predisposto dalla banca resistente, incombe su quest’ultima «l’onere di provare che le clausole, o gli elementi di clausola, malgrado siano dal medesimo unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore» (art. 34, 5° comma, cod. cons.). In quanto una prova del genere non è stata data dalla banca resistente, è applicabile l’art. 33, 3° comma, lett. f), cod. cons., secondo il quale è, fino a prova contraria, abusiva nei confronti del consumatore la clausola che gli imponga «in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d’importo manifestamente eccessivo». Decisione N. 3955 del 24 giugno 2014 Pag. 7/20 All’abusività della clausola consegue che essa è nulla, «mentre il contratto rimane valido per il resto», ai sensi dell’art. 36, 1° comma, cod. cons.
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