La Cassazione ha rilevato come l’omessa attivazione del contraddittorio endoprocedimentale in materia di iscrizione ipotecaria, comporti la nullità della stessa per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, si è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui «in tema di riscossione coattiva delle imposte, l’iscrizione ipotecaria ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 (nella formulazione vigente ” ratione temporis”) non costituisce atto di espropriazione forzata e può, pertanto, essere effettuata senza la previa notifica dell’intimazione di cui al precedente art. 50, comma 2, ma, in ossequio al principio del contraddittorio endoprocedimentale, deve essere preceduta, pena la sua nullità, dalla comunicazione e dalla concessione di un termine di trenta giorni al contribuente per il pagamento o la presentazione di osservazioni» (Cass. n. 23875 del 2015, n. 7597 e n. 4587 del 2017);
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