Si tratta di buoni sottoscritti in data 14.09.2001 della serie AF da dieci milioni delle vecchie lire, al momento della riscossione veniva drasticamente ridotto l’importo rispetto a quanto riportato sul titolo.L’intermediario sosteneva che nonostante che i buoni riportassero sul retro la stampigliatura relativa alla serie AF in realtà appartenevano ad altra serie AA2 emessa successivamente ed a condizioni meno favorevoli rispetto alla precedente.
Il Collegio – argomentando sulla base della sentenza della Cass. Civ. Sez. Un., n. 13979 del 15.6.2007 – ha ritenuto che “se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere “che le condizioni alle quali l’amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all’atto stesso della sottoscrizione del buono””. Sicché, qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono fruttifero, si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e che tale affidamento, come affermato nella citata sentenza 13979 del 15.6.2007, debba essere tutelato. Infatti, in mancanza di elementi da cui constatare la conoscenza da parte della ricorrente della reale applicazione di condizioni dissimili rispetto a quelle indicate sul titolo stesso, dovranno essere applicate queste ultime.
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