La giurisprudenza dell’ABF ha affermato che gli addebitia titolo di commissione di istruttoria veloce sono da ritenersi legittimi in presenza dei
seguenti presupposti: a) la commissione è dovuta solo se l’intermediario ha effettivamente
svolto un’attività istruttoria sul merito creditizio del richiedente, al fine di consentirgli lo
sconfinamento; b) il costo dell’istruttoria deve essere commisurato a quello medio
sostenuto dall’intermediario per lo svolgimento dell’attività; c) in caso di contestazione la
banca ha l’onere di dimostrare di aver compiuto l’istruttoria veloce per ogni singola
applicazione della commissione. Un indice presuntivo dell’assenza di attività istruttoria è
dato dalla molteplicità di addebiti a breve distanza l’uno dall’altro; d) non è legittima
l’applicazione della commissione in occasione di sconfinamenti determinati da pagamenti
effettuati a favore dell’intermediario (cfr. sul punto ex multis Collegio di Milano, decisione
n. 10629/2017; Collegio di Roma, decisione n. 7969/2017; Collegio di Roma, decisione n.
5746/2017; Collegio di Bologna, decisione n.6322/2017). Sotto questo aspetto le difese
dell’intermediario non sono idonee né a dimostrare l’effettività della attività istruttoria
svolta, né a vincere la presunzione di assenza di attività, stante la molteplicità di addebiti
(apparentemente 27 CIV in due anni e mezzo: tra il quarto trimestre 2012 e il primo
trimestre 2015). Dette commissioni vanno pertanto restituite alla ricorrente.
La decisione ABI
Decisione N. 7980 del 21 marzo 2019
– Commissioni di istruttoria veloce:
o La commissione sarebbe stata ingiustificata poiché gli sconfinamenti “erano
pressoché sempre derivanti da ritardi della banca nell’accredito di sbf”.
La Parte ricorrente domanda la retrocessione delle predette commissioni.
L’Intermediario nelle controdeduzioni afferma:
– Il 28/11/2007 veniva accordata una linea di credito in c/c a revoca per € 150.000,
utilizzabile per anticipi su fatture/esportazioni.
– Sulla predetta linea era stata concessa una garanzia consortile del 50% su €
150.000. Tale garanzia, in base agli accordi tra cliente e confidi, prevedeva una
commissione annua pari al 1.2% “da calcolare sull’importo degli affidamenti
accordati”. Dal momento che l’accordo era tra terzi e la banca svolgeva “solo una
semplice attività di retrocessione delle commissioni” si paleserebbe una “situazione
di carenza di legittimazione passiva”.
– Relativamente al corrispettivo sull’accordato, la linea di credito era regolata su un
c/c “con affidamenti in convenzione che prevedono la ricostruzione del prelevabile”.
All’epoca dei fatti, “gli effetti accettati dalla Banca salvo buon fine, dopo essere
stato annotato sul conto anticipi è stato reso disponibile mediante giroconto sul
conto ordinario del cliente”. La banca avrebbe istruito l’importo massimo utilizzabile
e il corrispettivo sull’accordato rappresenterebbe “la remunerazione per l’impegno
…di mettere a disposizione … una somma … a prescindere dall’effettivo utilizzo”.
– Relativamente alla CIV, di aver eseguito “una serie di attività istruttorie, per
consentire al cliente di sovvenire ad esigenze improvvise”.
– La domanda del cliente richiederebbe lo svolgimento di un’attività di tipo
consulenziale, “in un contesto … di assoluta carenza di prova”.
L’Intermediario chiede che il ricorso venga respinto.
Con le repliche, il cliente ha affermato che/di:
– Relativamente alle commissioni “T[..] Comfidi”, di aver sempre intrattenuto rapporti
diretti con la Banca, eccezion fatta per la sottoscrizione dell’“adesione al consorzio”.
La banca si sarebbe resa disponibile al rimborso di alcune commissioni; rimborso
non accettato.
– Relativamente al “corrispettivo sull’accordato”, il fido per anticipi di portafoglio
sarebbe stato utilizzato solo un conto apposito, denominato “paritario anticipi sbf”,
sui quali sarebbero infatti stati addebitati interessi e corrispettivi sull’accordato. Il
conto ordinario non riporterebbe utilizzo in quanto privo di affidamenti.
Infine la banca non avrebbe documentato di aver sostenuto oneri di istruttoria, ma
“addebitato delle mere commissioni”.
DIRITTO
La situazione illustrata denota certamente una molteplicità di commissioni e costi che
sembra avrebbero potuto essere contenuti con una migliore attività di coordinamento e di
controllo da entrambe le parti, considerata la qualifica professionale anche della ricorrente.
Decisione N. 7980 del 21 marzo 2019
Pag. 4/4
Giunti alla fase contenziosa, al Collegio non resta che valutare in termini di diritto.
Quanto alla commissione per la garanzia del Confidi, è evidente trattarsi di commissione
introitata da un intermediario terzo rispetto a quello convenuto, quindi è palese il difetto di
legittimazione passiva di quest’ultimo: per questo aspetto il ricorso è inammissibile.
Quanto alla commissione sull’accordato, la stessa è prevista contrattualmente ed appare
rispettare sia la funzione che il limite posto in materia dall’art. 117 bis del TUB: per questo
aspetto, quindi, il ricorso è infondato.
Quanto infine, ed invece, alla CIV, la giurisprudenza dell’ABF ha affermato che gli addebiti
a titolo di commissione di istruttoria veloce sono da ritenersi legittimi in presenza dei
seguenti presupposti: a) la commissione è dovuta solo se l’intermediario ha effettivamente
svolto un’attività istruttoria sul merito creditizio del richiedente, al fine di consentirgli lo
sconfinamento; b) il costo dell’istruttoria deve essere commisurato a quello medio
sostenuto dall’intermediario per lo svolgimento dell’attività; c) in caso di contestazione la
banca ha l’onere di dimostrare di aver compiuto l’istruttoria veloce per ogni singola
applicazione della commissione. Un indice presuntivo dell’assenza di attività istruttoria è
dato dalla molteplicità di addebiti a breve distanza l’uno dall’altro; d) non è legittima
l’applicazione della commissione in occasione di sconfinamenti determinati da pagamenti
effettuati a favore dell’intermediario (cfr. sul punto ex multis Collegio di Milano, decisione
n. 10629/2017; Collegio di Roma, decisione n. 7969/2017; Collegio di Roma, decisione n.
5746/2017; Collegio di Bologna, decisione n.6322/2017). Sotto questo aspetto le difese
dell’intermediario non sono idonee né a dimostrare l’effettività della attività istruttoria
svolta, né a vincere la presunzione di assenza di attività, stante la molteplicità di addebiti
(apparentemente 27 CIV in due anni e mezzo: tra il quarto trimestre 2012 e il primo
trimestre 2015). Dette commissioni vanno pertanto restituite alla ricorrente.
PER QUESTI MOTIVI
Il Collegio dichiara illegittime le contestate commissioni di istruttoria veloce
applicate dall’intermediario; dichiara nel resto il ricorso in parte inammissibile e in
parte infondato.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario
corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese
della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della
somma versata alla presentazione del ricorso.
L PRESIDENTE
Commenti