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CORONAVIRUS: RIMBORSI PACCHETTI VIAGGIO SOGGIORNI E BIGLIETTI AEREO FERROVIARIO E MARITTIMO

Il Decreto Legge n.9 del 2.03.2020 ha previsto un sistema di tutela per il il viaggiatore qualora sia destinatario di provvedimenti che limitano la libera circolazione (come la quarantena, la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, il ricovero, il divieto di allontanamento), ma anche chi abbia programmato viaggi, soggiorni, partecipazione a concorsi pubblici annullati dall’Autorità o eventi che siano stati annullati, nelle aree interessate dal contagio.

L’articolo 28 V comma del decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020 ha previsto che relativamente ai contratti di trasporto aereo, ferroviaro e marittimo avente come destinazione Stati esteri dove sia impedito o vietato lo sbarco in ragione della situazione emergenziale il diritto al rimborso del corrispettivo versato a titolo di viaggio.

I) Le ipotesi previste dall’art. 28 in materia di rimborso dei titoli di viaggio e di pacchetti turistici nel caso di contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo nelle acque interne o terrestre debbono essere stipulati:

a) dai soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la quarantena ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell’autorità sanitaria competente, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi in questo periodo;

b) dai soggetti residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal contagio, ossia nelle zone rosse, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi durante questo periodo di divieto;

c) dai soggetti risultati positivi al virus Covid-19 per i quali è disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi in questo periodo di permanenza, quarantena o ricovero;

d) dai soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio, ossia nelle zone rosse, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi in questo periodo;

e) dai soggetti che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti provvedimenti;

f) dai soggetti intestatari di titolo di viaggio, acquistati in Italia, avente come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l’approdo o l’arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da Covid-19.

I soggetti dovranno inviare una comunicazione al vettore entro 30 giorni decorrenti dalla cessazione delle situazioni previste dal decreto o dall’annullamento sospensione o rinvio del corso o della procedura selettiva, allegando il titolo di viaggio nel caso di trasporto aereo marittimo o ferroviario oppure la documentazione attestante la programmata partecipazione al concorso pubblico o manifestazione o iniziativa di qualsiasi natura anche di carattere culturale, ludico, sportivo o religioso.

Il vettore entro 15 giorni dalla comunicazione deve procedere al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio.

Il coronavirus equivale a causa di forza maggiore ed il blocco dei voli aerei e dei trasporti e delle gite (scolastiche) conferisce il diritto al rimborso del prezzo corrisposto per il pagamento del biglietto .

II) Pacchetti turistici: in tale ipotesi il decreto prevede che il consumatore possa esercitare il diritto di recesso da eseguirsi nei periodi di ricovero, di quarantena con sorveglianza attiva e nelle aree interessate al contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 3 del decreto legge n.6/2020.

In caso di recesso l’organizzatore può offrire al aviaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore, può procedere al rimborso del prezzo pagato, oppure mettere un voucher da utilizzare entro un anno dalla sua emissione.

Il decreto legge n.9 del marzo 2020 si pone in parte in contrasto sulle norme previste in tema di recesso previste dal codice del turismo (Dlgs, 79/2011 Art.41) che nell’ipotesi di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze che hanno un’incidenza straordinaria sull’esecuzione del pacchetto o del trasporto dei passeggeri attribuisce al consumatore il diritto di recedere dal contratto prima dell’inizio del pacchetto.

Tale normativa è in realtà più favorevole al consumatore rispetto a quella prevista dal decreto legge n.9 che attribuisce l’alternativa tra il rimborso del prezzo ed un voucher di pari importo da usufruire entro l’anno.

Occorre evidenziare che se l’annullamento del viaggio viene deciso autonomamente dal tour operator (es cancellazione di una gita ai musei) scatta il diritto al rimborso di quanto pagato.

Se è invece il consumatore che per motivi precauzionali non intende più effettuare il viaggio programmato e non ricorrono le ipotesi previste dall’art.28 del decreto non vi è diritto al rimborso e le norme applicabili saranno quelle del contratto stipulato dalle parti.

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