Fondo indennizzo Risparmiatori- Consiglio dei Ministri del 23 Aprile
Il Consiglio dei ministri del 23 Aprile ha modificato la normativa prevista dalla legge n.145 del 30/12/2018 che trattava del Fondo indennizzo ai risparmiatori, ecco le novità:
Il Fondo Indennizzo Risparmiatori (F.I.R.) eroga indennizzi ai risparmiatori che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del gennaio 2018.
Il rimborso sarà nella misura del 30% per le azioni e del 95% per le obbligazioni del costo di acquisto “ inclusi gli oneri fiscali”.
Un primo canale è riservato alle persone fisiche ed agli imprenditori individuali (anche agricoli) che hanno dichiarato per il 2018 un reddito Irpef fino a 35 mila euro, oppure che possedevano un patrimonio mobiliare (deposito e titoli) non superiore ad Euro 100.000 dal calcolo si deve escludere l’importo pagato per le azioni ed obbligazioni che si sono azzerate.
Per quelli che entrano in questo primo canale la Commissione tecnica (composta da 9 membri ) che gestirà le richieste al Fondo, farà un controllo formale per vedere se il richiedente entra nei parametri di cui sopra.
Secondo canale: vi rientrano quelli che non posseggono i requisti o di reddito o di patrimonio mobiliare,(persone fisiche e/o imprese) in questo caso la Commissione controllerà nel merito e non solo formalmente l’acquisto dei titoli ed in particolare se la Banca abbia violato gli obblighi di trasparenza e correttezza a cui era tenuta per legge nei confronti del risparmiatore.
In particolare dovrà valutarsi se la Banca abbia violato le norme Mifid ed il Testo Unico Finanziario.
Un decreto attuativo dovrà essere emanato per tipizzare quali violazioni da parte della Banca consentono di accedere all’indennizzo per questo secondo canale, si vuole ciò prevedere che se ricorrono quelle violazioni da parte della banca ciò può aprire la strada all’indennizzo .
Si tratta di violazioni che purtroppo frequentemente sono accadute nel passato (mancata informazione al cliente, prospetto informativo non veritiero, Mifid irregolare, profilo di rischio inadeguato etc.)
I termini per la presentazione delle domande sarà di 180 giorni da quando saranno emanati i decreti attuativi e l’inoltro sarà in via telematica.
Commenti