Fondo Ristoro Finanziario per le vittime delle banche
Il 22 settembre 2018 è entrato in vigore il decreto “milleproroghe” che consente a coloro che hanno investito in azioni e obbligazioni subordinate / convertibili di ottenere un ristoro del 30% dell’importo riconosciuto dall’arbitro o dal provvedimento giudiziale fino ad un tetto di 1000.000 euro (art 11 coma 1 bis D.L. n.91/2918 conv in L. n.108/2018).
Possono chiedere il rimborso coloro che hanno già presentato un ricorso all’Arbitro delle controversie finanziarie o hanno ottenuto una decisione giudiziale entro il 30 novembre in tutto o in parte favorevole.
Per accedere al Fondo è necessario compilare il modulo ed inviarlo alla Consob .
Capo III Legge di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 bilancio e bilancio pluriennale per il triennio 2019 – 2021. Art. 38. (Fondo per il ristoro dei risparmiatori)
1. Per il ristoro dei risparmiatori, come definiti al comma 2 del presente articolo, che hanno subìto un danno ingiusto, riconosciuto con sentenza del giudice o con pronuncia dell’Arbitro per le controversie finanziarie (ACF) adottata ai sensi del presente articolo, in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione e al collocamento di azioni emesse o in ragione della violazione degli analoghi obblighi previsti dalla normativa ratione temporis vigente o comunque dei principi generali dell’ordinamento, connessi alla , o comunque prestati in occasione della o finalizzati alla compravendita di azioni, quote di partecipazione e, fatto salvo quanto previsto dal comma 12 e 12-bis, altri strumenti finanziari successivamente convertiti o rimborsati in azione emessi da banche aventi sede legale in Italia poste in liquidazione coatta amministrativa, dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un Fondo di ristoro, con una dotazione finanziaria iniziale di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1106, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è ridotta di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Le risorse della contabilità speciale di cui all’articolo 7-quinquies, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono versate per l’importo di 500 milioni di euro all’entrata del bilancio dello Stato entro il 30 marzo 2019 e restano acquisite all’erario. Le somme non impegnate al termine di ciascun esercizio finanziario sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate negli esercizi successivi. Per le finalità di cui al comma 6, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 al fondo di cui al presente comma affluiscono, altresì, le disponibilità finanziarie del fondo di cui all’ articolo 1, comma 343 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
2. Hanno accesso alle prestazioni del Fondo di cui al comma 1 i risparmiatori, che siano la persona fisica, l’imprenditore individuale, anche agricolo, o il coltivatore diretto, che ha acquistato le azioni che hanno acquistato gli strumenti di cui al comma 1, o i loro successori mortis causa, nonché il coniuge, il convivente more uxorio o i parenti entro il secondo grado in possesso delle predette azioni a seguito di trasferimento con atto tra vivi. Per risparmiatori si intendono gli investitori in possesso degli strumenti di cui al comma 1, diversi dalle controparti qualificate di cui all’articolo 6, comma 2-quater, lettera d), e dai clienti professionali di cui ai successivi commi 2-quinquies e 2-sexies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
3. Il Fondo di cui al comma 1 opera nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) le azioni relativamente alle gli strumenti di cui al comma 1 relativamente ai quali è riconosciuto il risarcimento del danno sono state acquistate stati in origine acquistati dal risparmiatore avvalendosi della prestazione di servizi di investimento da parte per il tramite della banca emittente o di società da questa controllate al momento dell’operazione contestata;
b) le azioni relativamente alle gli strumenti di cui al comma 1 relativamente ai quali è riconosciuto il risarcimento del danno sono detenute detenuti dal risparmiatore alla data in cui la banca è posta in liquidazione ovvero alla data in cui la banca è stata posta in risoluzione, qualora questa abbia preceduto la liquidazione;
c) la domanda all’autorità giudiziaria ordinaria o all’ACF è presentata entro il 30 giugno 2019;
d) la misura del ristoro erogato è pari al 30 per cento dell’importo onnicomprensivo riconosciuto o liquidato nelle sentenze o pronunce di cui al comma 1, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore, comprensivo di accessori di legge ove riconosciuti;
e) il ristoro non è cumulabile con altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento; i dividendi percepiti sono dedotti dall’importo riconosciuto o liquidato nelle sentenze o pronunce di cui al comma 1; il ristoro dovrà tenere conto di altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento, nonché dei dividendi e delle cedole percepiti accertati nelle sentenze o nelle pronunce di cui al comma 1. A tal fine, i risparmiatori hanno l’obbligo di produrre apposita documentazione o una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di cui all’art 47 D.P.R. 445/2000, che attesti l’effettivo percepimento di somme derivanti da altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento, nonché dalla corresponsione di dividendi e cedole;
f) l’accettazione del pagamento a carico del Fondo equivale a rinuncia all’esercizio di qualsiasi diritto e pretesa connessi alle stesse azioni, salvo quanto previsto dal comma 6. Resta impregiudicato il diritto per i risparmiatori di cui al presente articolo di agire in giudizio per il risarcimento della parte di danno eccedente il ristoro corrisposto ai sensi del presente articolo.
4. Il Fondo di cui al comma 1 del presente articolo, anche con riguardo a quanto corrisposto ai sensi dell’articolo 11, comma 1-bis, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, è surrogato nei diritti del risparmiatore per l’importo corrisposto. Il Fondo opera entro i limiti della dotazione finanziaria e fino al suo esaurimento secondo il criterio cronologico della presentazione della domanda all’autorità giudiziaria ordinaria o all’ACF corredata di idonea documentazione, fermo restando quanto previsto al comma 7 del presente articolo in merito alla costituzione di collegi specializzati.
5. Al fine di assicurare parità di trattamento a fronte di situazioni analoghe, i risparmiatori che hanno aderito a iniziative transattive assunte dalle banche di cui al comma 1 possono proporre la domanda di risarcimento del danno di cui al medesimo comma 1 al solo fine di accedere al ristoro del Fondo previsto dallo stesso comma 1, nella misura di cui al comma 3, lettera d), dedotti gli importi liquidati al risparmiatore in esecuzione della transazione. Fatta eccezione per i risparmiatori che hanno un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a 35.000 euro nell’anno 2018, i risparmiatori di cui al primo periodo del presente comma sono postergati nell’erogazione del rimborso ai risparmiatori di cui al comma 1. Nel caso di intervenuta revocatoria della transazione, i risparmiatori che hanno aderito a iniziative transattive assunte dalle banche di cui al comma 1 possono presentare domanda al Fondo di cui al comma 1 previa restituzione dell’importo percepito in esecuzione della transazione e nel rispetto delle condizioni di cui ai commi 1 e 3.
6. Il Ministero della giustizia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze, nei termini indicati con il decreto emanato ai sensi del comma 9, i dati relativi alle domande presentate e agli importi richiesti, nonché le sentenze e pronunce, con indicazione degli importi riconosciuti a titolo di risarcimento del danno, e le sentenze e le pronunce di rigetto delle domande. Le comunicazioni di cui al presente comma sono finalizzate a consentire l’erogazione, da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, degli importi riconosciuti e a consentire la verifica delle risorse occorrenti per l’erogazione della misura di rimborso agli aventi diritto, in caso di incapienza della dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo, nonché per aumentare la misura percentuale dei rimborsi all’esito del processo avviato ai sensi del presente articolo nonché dell’articolo 11, comma 1-bis, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, tenendo conto delle risorse effettivamente disponibili. A tal fine presso il Ministero dell’economia e delle finanze, nell’ambito del contingente di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 3 lugli 2003 n. 227, che per ciascuno degli anni dal 2019 al 2026 è incrementato in misura corrispondente, è costituita una cabina di coordinamento, la cui dotazione organica è di complessive dieci unità tra cui una unità con funzioni di livello dirigenziale non generale, alla quale spetta il compito di coordinare e compiere le attività necessarie ad assicurare l’erogazione da parte del Ministero dell’economia e delle finanze degli importi spettanti ai risparmiatori di cui al presente articolo in relazione alle comunicazioni ricevute ai sensi del presente comma nonché di verificare periodicamente l’avanzamento del processo di ristoro, informandone entro il 31 dicembre di ciascun anno la Presidenza del Consiglio dei Ministri. La cabina di coordinamento ha anche il compito di assicurare un permanente collegamento con le associazioni rappresentative dei risparmiatori di cui al presente articolo. A tal fine il Ministero dell’economia e delle finanze istituisce anche un’apposita casella di posta elettronica dedicata, dandone evidenza sul proprio sito internet. Le dieci unità sono individuate, mediante apposito interpello, tra il personale delle Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il personale di cui al presente comma è collocato ai sensi dell’articolo 17 comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. Decorso il termine di cui al citato articolo 17, comma 14, della legge n. 127 del 1997, senza che l’amministrazione o ente di appartenenza abbia adottato il provvedimento di fuori ruolo o di comando o altro istituto equivalente, lo stesso si intende assentito qualora sia intervenuta la manifestazione di disponibilità da parte degli interessati che prendono servizio alla data indicata nella richiesta. Nel caso di impossibilità, per mancanza di adesioni al relativo interpello, di destinare all’esigenza di cui al presente comma personale appartenente alle amministrazioni indicate nel presente comma, il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a stipulare per ciascuno degli anni dal 2019 al 2026 contratti di lavoro a tempo determinato nel limite massimo di dieci unità di personale. Al funzionamento della cabina di coordinamento, nel limite massimo di spesa di euro 1.500.000 annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 90, comma 2. Con il decreto di cui al comma 9 sono definite le modalità di costituzione della cabina di coordinamento e i compiti specifici che dovrà svolgere.
7. Al fine di accelerare il processo di ristoro a favore dei risparmiatori di cui ai commi 1 e 5 del presente articolo, fino al completo esaurimento dell’esame delle domande proposte dai medesimi risparmiatori, la CONSOB, sulla base delle disposizioni di cui al regolamento adottato con delibera della CONSOB n. 19602 del 4 maggio 2016 in quanto compatibile, potenzia l’attività dell’ACF con l’istituzione di non più di dieci collegi, prevedendo uno o più collegi specializzati per la trattazione delle domande presentate dai risparmiatori che hanno un valore dell’ISEE non superiore a 35.000 euro nell’anno 2018. A tal fine la CONSOB individua il Presidente del Collegio arbitrale che deve assicurare il coordinamento operativo tra i Collegi istituti ai sensi del presente comma anche allo scopo di garantire l’uniformità delle decisioni rispetto a fattispecie analoghe. A parità di situazioni, si applica il criterio cronologico dell’adozione della pronuncia. Ai fini della presentazione dei ricorsi all’ACF da parte dei risparmiatori di cui ai commi 1 e 5 del presente articolo nonché ai fini della trattazione dei medesimi ricorsi, si applica la procedura prevista dal citato regolamento di cui alla delibera della CONSOB n. 19602 del 2016, in quanto compatibile, prevedendo, in ogni caso, modalità semplificate per la presentazione delle domande e per l’adozione delle relative pronunce anche attraverso la previsione, ove possibile, di accertamento esclusivamente documentale di ciascun caso anche senza contraddittorio. Tali modalità semplificate che prevedono, in particolare, che la presentazione della domanda può avvenire anche attraverso una modulistica predefinita che individua le fattispecie da contrassegnare, ove effettivamente ricorrenti, che ammettono alla pronuncia dell’ACF sono definite dalla CONSOB, previa consultazione pubblica, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il 28 febbraio 2019 e pubblicate nel sito internet della CONSOB stessa. Resta ferma la possibilità per il risparmiatore di presentare un articolato ricorso nell’ambito del quale può svolgere le argomentazioni ritenute opportune secondo le modalità stabilite dalla CONSOB entro il predetto termine. Agli oneri di funzionamento dell’ACF, compresi gli oneri per le esigenze logistiche e per le dotazioni informatiche necessarie, la CONSOB provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all’articolo 32-ter.1 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come integrato ai sensi dell’articolo 1, comma 1107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Sul medesimo Fondo gravano anche le spese del procedimento non altrimenti recuperabili. Agli eventuali ulteriori oneri si fa fronte ai sensi dell’articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Limitatamente alla trattazione dei ricorsi presentati dai risparmiatori di cui ai commi 1 e 5 del presente articolo, l’ambito di operatività dell’ACF è esteso anche alle domande di valore superiore a 500.000 euro. L’ACF è competente anche per la trattazione dei ricorsi presentati dai risparmiatori le cui richieste afferiscono alle azioni agli strumenti di cui al comma 1 del presente articolo acquisite acquisiti prima dell’introduzione dell’articolo 25-bis del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998. In tali ultimi casi si farà applicazione della normativa all’epoca vigente in merito alla compravendita degli strumenti di cui al comma 1 nonché ai principi generali dell’ordinamento. Per le finalità di cui al presente articolo non rileva la prescrizione dei diritti conseguenti agli acquisti degli strumenti di cui al comma 1. Le disponibilità finanziarie, destinate ad assicurare il funzionamento dell’ACF, di cui al presente comma e al comma 8 del presente articolo affluiscono in appositi fondi iscritti distintamente nel bilancio della CONSOB; i singoli fondi costituiscono patrimoni distinti e separati dal patrimonio della CONSOB e da quello di altri fondi. Le disponibilità di ciascun fondo sono destinate esclusivamente agli scopi per esso indicati nel presente articolo e sono utilizzate dalla CONSOB secondo le speciali disposizioni del proprio ordinamento in materia. Esaurita la loro funzione, le disponibilità residue sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al comma 1 del presente articolo. La selezione pubblica di cui al comma 8 del presente articolo e il contratto di lavoro con le unità di personale assunte sono disciplinati dalle speciali disposizioni dell’ordinamento della CONSOB in materia.
7-bis. Al fine di procedere, mediante concorsi pubblici, al potenziamento dell’attività di vigilanza a tutela dei risparmiatori, la dotazione della pianta organica della CONSOB è incrementata di 25 unità. Al relativo onere si provvede ai sensi dell’articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
8. Al fine di assicurare lo svolgimento prioritario delle complessive attività preordinate all’adozione delle pronunce da parte dell’ACF, la CONSOB può assumere, mediante selezione pubblica, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, in aggiunta alla dotazione della pianta organica vigente, per non più di cinque anni, fino a 55 unità di personale in possesso di idonee professionalità e competenze. A tale fine è autorizzata la spesa di 4,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, a cui si provvede, eccezionalmente, in deroga all’articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. All’onere per gli anni dal 2019 al 2021, pari a 4,5 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui al comma 1.
9. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2019, sono stabilite le misure di attuazione del presente articolo, ivi comprese quelle occorrenti per l’erogazione, da parte del Fondo di cui al comma 1, degli importi liquidati. Nelle more dell’adozione del decreto di cui al presente comma s applica quanto previsto dall’articolo 1, comma 1107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dal comma 11 del presente articolo.
10. Al fine di agevolare il processo di rimborso a favore dei risparmiatori di cui ai commi 1 e 5 del presente articolo, con protocollo stipulato dalla CONSOB e dal Fondo interbancario di tutela dei depositi istituito ai sensi dell’articolo 96 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, le modalità per l’acquisizione della documentazione, occorrente per l’adozione della decisione dell’ACF, che il risparmiatore non è in grado di produrre e che si trova nella disponibilità delle banche in liquidazione ovvero delle banche cessionarie di attività e passività delle stesse. Al fine di agevolare il processo di rimborso a favore dei risparmiatori di cui ai commi 1 e 5 e consentire il rispetto del criterio cronologico di presentazione delle domande previsto dal comma 4 del presente articolo, i risparmiatori a corredo della domanda dovranno trasmettere idonea documentazione a sostegno delle proprie pretese con le modalità definite dalla Consob ai sensi del comma 7 del presente articolo. Nelle ipotesi in cui il risparmiatore dichiari di non essere in possesso della documentazione inerente i diritti fatti valere o l’ACF ritenga la domanda presentata incompleta, tale documentazione potrà essere acquisita dai soggetti in possesso della stessa anche con le modalità previste con apposito protocollo stipulato dalla CONSOB e dal Fondo interbancario di tutela dei depositi istituito ai sensi dell’articolo 96 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Le modalità per l’acquisizione della documentazione occorrente per l’adozione della decisione dell’ACF e che il risparmiatore non è in grado di produrre e che si trova nella disponibilità delle banche in liquidazione, o delle banche dalle medesime controllate all’epoca delle operazioni, o delle banche cessionarie di attività e passività delle stesse, sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Nell’ipotesi in cui il Fondo interbancario di tutela dei depositi non riesca a reperire la documentazione richiesta o non riesca a trasmetterla nei tempi previsti per una rapida trattazione delle domande, la decisione dell’ACF, purché vi sia almeno una prova documentale del possesso degli strumenti di cui al comma 1, così come previsto al comma 3, lett. b), del presente articolo, potrà essere adottata sulla base di quanto dichiarato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in sede di presentazione delle domande medesime.
11. Il Fondo di ristoro finanziario disciplinato dall’articolo 1, commi da 1106 a 1108, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è sostituito dal Fondo istituito dal comma 1 del presente articolo. All’articolo 1, comma 1107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il primo e il secondo periodo sono soppressi periodo è soppresso.
12. Le procedure arbitrali concernenti strumenti finanziari di debito subordinato emessi dalla Banca Popolare di Vicenza Spa e dalla Veneto Banca Spa, alle quali hanno accesso gli investitori previsti dall’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 121, sono disciplinate dai regolamenti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 aprile 2017, n. 82, e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 9 maggio 2017, n. 83, nonché dai relativi provvedimenti applicativi. Il termine di trenta giorni per la proposta del Fondo interbancario di tutela dei depositi, nelle forme dell’offerta al pubblico, previsto dall’articolo 3, comma 3, del citato regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 83 del 2017 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
12-bis. Al fine di evitare disparità di trattamento a fronte di situazioni analoghe, i risparmiatori rientranti nella definizione di cui al comma 2 e in precedenza esclusi, in possesso di strumenti finanziari subordinati emessi dalle banche in liquidazione di cui al presente articolo, acquistati nell’ambito delle compravendite di cui al comma 1 e 3 lettere a) e b) e in precedenza esclusi, sono ammessi alle procedure previste dalla legge 28 dicembre 2015 n. 208 e dal decreto legge 25 giugno 2017 n. 99 convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017 n. 121. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 gennaio 2019, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.
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