Gestori telefonici:sentenza Giudice di pace di Palermo. N.2220 /2018 relativamente al piano tariffario non richiesto dall’utente.
IL CASO: L’UTENTE AVEVA STIPULATO UN CONTRATTO PER LA FORNITURA DEI SERVIZI TELEFONICI COMPRESA L’ATTIVAZIONE DI UNA SIM.
DOPO AVER EFFETTUATO LA RICARICA PERIODICA SI ACCORGEVA CHE IL PROPRIO CREDITO A DISPOSIZIONE NON CORRISPONDEVA A QUANTO DA LUI VERSATO.
DOPO AVER CONTATTATO IL CALL CENTER APPRENDEVA CHE SENZA CHE NE AVESSE FATTO RICHIESTA ERA STATO ATTIVATO UN PIANO TARIFFARIO DIFFERENTE DA QUELLO PREVISTO AL MOMENTO DELLA STIPULA.
PROVVEDEVA QUINDI ALLA IMMEDIATA DISDETTA E CHIEDEVA AL GESTORE LA RESTITUZIONE DELLE SOMME INDEBITAMENTE PAGATE OLTRE AD UNA ULTERIORE SOMMA A TITOLO DI INDENNIZZO PREVISTO DALL’ART.8 DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI INDENNIZZI TELEFONICI, SECONDO CUI NELLE IPOTESI DI ATTIVAZIONE DEI SERVIZI TELEFONICI NON RICHIESTI,FATTO SALVO IL DIRITTO DEGLI UTENTI AD OTTENERE LO STORNO O IL RICALCOLO DEGLI ADDEBITI FATTURATI,GLI OPERATORI SONO TENUTI A CORRISPONDERE UN INDENNIZZO PARI AD EURO 5,00 PER OGNI GIORNO DI ATTIVAZIONE.
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