La giurisprudenza dell’ABF ha affermato che gli addebiti a titolo di commissione di istruttoria veloce sono da ritenersi legittimi in presenza dei seguenti presupposti: a) la commissione è dovuta solo se l’intermediario ha effettivamente svolto un’attività istruttoria sul merito creditizio del richiedente, al fine di consentirgli lo sconfinamento; b) il costo dell’istruttoria deve essere commisurato a quello medio sostenuto dall’intermediario per lo svolgimento dell’attività; c) in caso di contestazione la banca ha l’onere di dimostrare di aver compiuto l’istruttoria veloce per ogni singola applicazione della commissione. Un indice presuntivo dell’assenza di attività istruttoria è dato dalla molteplicità di addebiti a breve distanza l’uno dall’altro; d) non è legittima l’applicazione della commissione in occasione di sconfinamenti determinati da pagamenti effettuati a favore dell’intermediario (cfr. sul punto ex multis Collegio di Milano, decisione n. 10629/2017; Collegio di Roma, decisione n. 7969/2017; Collegio di Roma, decisione n.5746/2017; Collegio di Bologna, decisione n.6322/2017). Sotto questo aspetto le difese dell’intermediario non sono idonee né a dimostrare l’effettività della attività istruttoria svolta, né a vincere la presunzione di assenza di attività, stante la molteplicità di addebiti (apparentemente 27 CIV in due anni e mezzo: tra il quarto trimestre 2012 e il primo trimestre 2015). Dette commissioni vanno pertanto restituite alla ricorrente.
di: Adusbef Livorno
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