Nel caso specifico, sul buono postale è stata apposta la dicitura SERIE Q/P, con una timbratura su modello stampato secondo le regole precedentemente in vigore; sul retro del titolo, mediante timbratura sovrapposta alla griglia originaria, sono stati indicati i nuovi tassi di interesse fino al 20° anno, ma non si è variata né annullata né modificata la dicitura esprimente la regola circa l’interesse nel periodo compreso tra il 21° e il 30° anno. La questione delle condizioni di rimborso dei buoni postali fruttiferi oggetto di modifiche nei rendimenti è stata più volte sottoposta all’attenzione dell’Arbitro bancario finanziario. Si è consolidato l’orientamento espresso dal Collegio di coordinamento dell’ABF (cfr. decisione n. 5674/2013), il quale – condividendo e sviluppando, con ampia e articolata motivazione, i principi enunciati sul punto da Cass. civ., Sez. Un., n. 13979 del 15.06.2007 – ha Decisione N. 4876 del 08 maggio 2017 Pag. 4/5 riconosciuto che con la sola eccezione dell’attribuzione alla parte pubblica dello jus variandi dei tassi di interesse mediante decreti ministeriali successivi all’emissione, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti: se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere che le condizioni alle quali l’amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all’atto stesso della sottoscrizione del buono. Sicché, qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono fruttifero, si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e che tale affidamento, come affermato nella citata sentenza n. 13979 del 15.06.2007, debba essere tutelato. In tal caso, al ricorrente dovranno essere applicate le condizioni riprodotte sul titolo stesso (cfr. Coll. Milano, n. 4580/2015 e n. 5653/2015: Coll. Napoli, n. 882/2014 e n. 5577/2013; Coll. Roma, n. 2659/2015 e n. 5328/2014). Qualora, viceversa, i titoli siano stati emessi antecedentemente al decreto ministeriale modificativo dei tassi, vanno applicate, le condizioni stabilite da tale decreto modificativo (cfr. Coll. Roma, n. 2664/ 2014). Nel caso di specie, l’intermediario, nonostante l’intervenuto decreto ministeriale, non ha diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali relative al rendimento del titolo (mancando la parte relativa al periodo dal 21° al 30° anno), ingenerando nel sottoscrittore l’affidamento in ordine al non mutamento della regola apposta sul retro del titolo in relazione ai criteri di rimborso previsti per il periodo successivo al 21° anno (mentre, per quelli precedenti, il retro del titolo reca timbratura sovrapposta all’originale che indica chiaramente i nuovi tassi di interesse, distinti per periodi fino al 20° anno). Tale comportamento ha creato un affidamento nel titolare del predetto titolo.
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DECISIONI CORECOM IN MATERIA DI RECESSO
di: Adusbef Livorno
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