DELIBERA N. 140/18/CIR
In mancanza di prova, ne consegue che la società **** sarà tenuta a corrispondere l’indennizzo per la mancata attivazione della nuova linea telefonica business, secondo quanto previsto dagli articoli 3, comma 2 e 12, comma 2 di cui al Regolamento sugli indennizzi secondo il parametro pari a euro 15,00 pro die per il numero di giorni pari a 37 calcolati dal 28 giugno 2017 al 4 agosto 2017 per non aver assolto i propri oneri informativi nei confronti del cliente. Nel caso di specie, si è tenuto conto del comportamento poco collaborativo dell’istante che ha concorso alla causazione del disservizio, pertanto, è stato individuato come intervallo temporale indennizzabile soltanto il periodo di tempo nel quale la società *** avrebbe potuto fornire il dettaglio del traffico effettuato dal cliente provando in tal modo l’attivazione dell’utenza. Con riferimento alla richiesta di cui al punto ii. volta alla liquidazione dell’indennizzo per la mancata risposta al reclamo, la stessa non può trovare accoglimento in quanto tra il reclamo dell’istante inviato in data 28 dicembre 2017 e la data in cui si è svolto il tentativo di conciliazione, ovvero il 12 febbraio 2018 è intercorso un intervallo di tempo inferiore al termine di 45 giorni previsto dalla Carta servizi dell’operatore per fornire la risposta al reclamo, ne consegue, quindi, che alcun indennizzo per mancata risposta potrà essere liquidato in favore dell’istante.
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