Sussiste, pertanto, la responsabilità di *** T* per non aver adempiuto la propria obbligazione con la diligenza richiesta dalla natura dell’attività esercitata ex art. 1218 c.c. per il ritardo nell’adempimento, con conseguente diritto dell’utente ad un indennizzo per la ritardata migrazione dell’utenza fissa. Ne discende che l’utente ha diritto all’indennizzo previsto dall’articolo 6, comma 1, del Regolamento sugli indennizzi, secondo il parametro pari a euro 5,00 pro die per il numero di giorni pari a 312, calcolati dall’8 giugno 2017 (decorsi settanta giorni per l’attivazione dell’utenza, come previsto dalle Condizioni generali di contratto relative alla proposta di abbonamento sottoscritta in data 30 marzo 2017) fino al 16 aprile 2018, (data certa in cui la portabilità è stata completata con esito positivo, come confermato dal dettaglio del traffico telefonico depositato dall’operatore). Con riferimento alla doglianza relativa al mancato riscontro ai reclami telefonici e al reclamo del 6 aprile 2017, non è possibile riconoscere eventuali indennizzi per la mancata risposta ai reclami, in quanto dalla documentazione depositata non risulta alcun reclamo inviato all’operatore. UDITA la relazione del Commissario Mario Morcellini, relatore ai sensi dell’articolo 31 del Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità; DELIBERA Articolo 1 1. L’Autorità accoglie l’istanza del sig. D*** nei confronti della società *** S.p.A. per le motivazioni di cui in premessa. 2. La società **** S.p.A. è tenuta a corrispondere in favore dell’istante, il seguente importo maggiorato degli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza: i. euro 1.560,00 (millecinquecentosessanta/00) a titolo di indennizzo per il ritardo nella portabilità dell’utenza telefonica fissa.
di: Adusbef Livorno
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