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Finanziamento:Rimborso delle commissioni in caso di estinzione anticipata nel caso di cessione de quinto dello stipendio o della pensione -Decisione Arbitro Bancario e Finanziario (A.B.I.)-

Il consumatore si è rivolto all’Arbitro Bancario e Finanziario chiedendo il rimborso di spese, commissioni ed oneri non ancora maturati al momento dell’estinzione, compresi costi assicurativi, per complessivi € 710,15, oltre agli interessi legali, con decorrenza dalla data dell’estinzione anticipata, ed alle spese legali.

Il Collegio, richiamato il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF in materia di rimborsabilità delle commissioni, degli oneri e costi finanziari non goduti in sede di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio (o della pensione) per la quota parte non maturata, ovvero secondo il criterio proporzionale, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014);

Il testo della decisione N. 1238 del 16 gennaio 2019

COLLEGIO DI TORINO composto dai signori: (TO) LUCCHINI GUASTALLA Presidente (TO) GRAZIADEI Membro designato dalla Banca d’Italia (TO) BATTELLI Membro designato dalla Banca d’Italia (TO) DALMOTTO Membro di designazione rappresentativa degli intermediari (TO) DE FRANCESCO Membro di designazione rappresentativa dei clienti Relatore ESTERNI – FABRIZIO DE FRANCESCO Seduta del 20/12/2018

FATTO

La parte ricorrente ha affermato di aver stipulato il 25.7.2011 con l’intermediario resistente un contratto di finanziamento da rimborsare mediante delegazione di pagamento, poi estinto anticipatamente dopo la scadenza di n. 34 delle 84 rate originariamente previste. Dopo aver esperito infruttuosamente la fase del reclamo, la parte ricorrente si è rivolta all’ABF chiedendo il rimborso di spese, commissioni ed oneri non ancora maturati al momento dell’estinzione, compresi costi assicurativi, per complessivi € 710,15, oltre agli interessi legali, con decorrenza dalla data dell’estinzione anticipata, ed alle spese legali. Con le proprie controdeduzioni l’intermediario ha sottolineato, per quanto riguarda la retrocessione degli oneri assicurativi, che la compagnia assicuratrice ha già provveduto a riconoscere l’importo di € 13,28; relativamente alla domanda di retrocessione delle commissioni bancarie e finanziarie, ha rilevato che nel testo contrattuale “vengono chiaramente identificate le diverse componenti di costo con una precisa e puntuale ricostruzione delle componenti imputabili a costi soggetti a maturazione nel corso del tempo ovvero recurring, e quindi rimborsabili per il periodo non goduto, e delle componenti rappresentative di prestazioni già eseguite e non continuative ovvero up front e pertanto non oggetto di restituzione in caso di estinzione anticipata”; ha sostenuto la natura up-front delle commissioni finanziarie. Richiamati alcuni precedenti dei Collegi ABF l’intermediario ha pertanto richiesto il rigetto del ricorso, anche sotto il profilo delle spese legali. DIRITTO Decisione N. 1238 del 16 gennaio 2019 Pag. 3/3 Il Collegio, richiamato il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF in materia di rimborsabilità delle commissioni, degli oneri e costi finanziari non goduti in sede di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio (o della pensione) per la quota parte non maturata, ovvero secondo il criterio proporzionale ratione temporis, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014); rilevato, con riferimento alle commissioni oggetto del presente ricorso, che le medesime difettano di sufficiente specificità al fine di desumerne l’integrale natura up-front, in contrasto con le esigenze di tutela e di inequivoca informazione del consumatore e che pertanto devono tutte qualificarsi recurring ai sensi dell’art. 35, comma 2, del Codice del Consumo e dell’art. 1370 c.c.; ritenuto pertanto che, dall’esame della documentazione in atti, alla stregua dei criteri suenunciati, la somma complessivamente da rimborsare risulta pari ad € 710,15, come riassunto dalla tabella qui di seguito riportata: rate pagate 34 rate residue 50 147,84 88,00 88,00 887,04 528,00 528,00 158,18 94,15 94,15 Totale 710,15 Rimborsi già effettuati Residuo Oneri sostenuti Oneri assicurativi rischio vita Importi Metodo pro quota Commissioni intermediario finanziario Commissioni bacarie considerato infine che vanno riconosciuti gli interessi legali in favore di parte ricorrente con decorrenza dal reclamo ed accertato, invece, che non sussistono i presupposti indicati dal Collegio di Coordinamento per il riconoscimento in suo favore delle spese legali. P.Q.M. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 710,15, al netto di quanto eventualmente già versato da terzi debitori, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. IL PRESIDENTE

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