Nel caso di estinzione anticipata del finanziamento l’intermediario finanziario deve restituire la quota delle commissioni e del premio assicurativo non maturata nel tempo.
Nel caso di estinzione anticipata va restituita la quota delle commissioni e del premio assicurativo non maturata nel tempo. Debbono infatti reputarsi contrarie a norma imperativa le condizioni contrattuali che stabiliscono la non ripetibilità tout court dei costi applicati al contratto Nel caso di estinzione anticipata (cfr., ex multis, Collegio di Milano, n. 2055/12; Collegio di Roma, n. 1121/12; Collegio di Napoli, n. 1858/12). L’art. 125, 2° comma, D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, (Disposizioni varie a tutela dei consumatori), prevedeva che “le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un’equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR”. Su questa linea, l’art. 125-sexies TUB, introdotto dal D.lgs. n. 141/2010, dispone che “il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore. In tale caso, il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”. Nello stesso senso, con Comunicazione del Governatore della Banca d’Italia del 10 novembre 2009, si dispone che in caso di estinzione anticipata del mutuo “l’intermediario dovrà restituire, nel caso in cui tutti gli oneri relativi al contratto siano stati pagati anticipatamente dal consumatore, la relativa quota non maturata”.
La decisione per esteso dell’Arbitro bancario Decisione N. 3011 del 17 aprile
Arbitro Bancario
COLLEGIO DI MILANO
FATTO Espone la ricorrente di aver estinto anticipatamente, nel dicembre 2013, dopo 49 rate su 120, un finanziamento contro cessione di quote della pensione, stipulato nel dicembre 2009. In primo luogo ella adombra la nullità delle clausole feneratizie per usura, superando gli interessi complessivi (corrispettivi e di mora) la soglia massima ammissibile. In secondo luogo, il contratto non sarebbe trasparente, giacché le commissioni sono indicate in via cumulativa senza una chiara distinzione tra quelle relative ad attività preliminari e conclusive e quelle soggette a maturazione nel corso del tempo. In considerazione di tale opacità informativa, l’ammontare delle commissioni finanziarie deve essere proporzionalmente restituito, come pure il premio assicurativo. Replica l’intermediario segnalando l’infondatezza tanto della domanda relativa all’usura, frutto di un erronea sommatoria di due tipologie inassimilabili d’interessi, come pure della domanda di restituzione integrale delle commissioni e dei premi assicurativi, che sarebbero stati correttamente calcolati e rimborsati. La ricorrente chiede la restituzione integrale degli interessi e, in subordine, la restituzione di quanto indebitamente percepito per l’estinzione del rapporto, con interessi e distrazione delle spese. L’intermediario insiste per il rigetto. Decisione N. 3011 del 17 aprile 2015 Pag. 3/5 DIRITTO La domanda relativa all’adombrata nullità per usura delle clausole d’interessi risulta inammissibile e infondata. Inammissibile, secondo il consolidato orientamento dei Collegi, giacché ove il ricorrente contesti il vizio genetico di un contratto che ha stipulato con la banca resistente anteriormente al 1° gennaio 2009, il ricorso risulta irricevibile, per quanto il rapporto contrattuale possa essere stato eseguito posteriormente a tale data (Collegio di Milano, decisioni n. 944 del 2012, n. 2177 del 2011 e n. 963 del 2011; Collegio di Roma, decisione n. 3900 del 2013; Collegio di Napoli, n. 954 del 2013). Tale orientamento è stato recentemente confermato dal Collegio di coordinamento mediante la sentenza n. 72/2014. In ogni caso, la domanda principale della ricorrente si fonda su un errore di prospettiva e non può essere accolta. La ricorrente reputa che, al fine di dimostrare il superamento del tasso soglia, sia sufficiente compiere l’operazione aritmetica di sommare la cifra che indica il tasso di mora con la cifra che indica il tasso effettivo annuo, confrontare tale somma aritmetica con il tasso soglia del periodo e, da tale confronto, ricavare l’effetto giuridico dell’azzeramento di entrambi. È pero evidente che la regola di diritto è tutt’altra. Affinché possa ottenersi l’effetto per cui “non sono dovuti interessi”, occorre anzitutto che gli interessi siano “promessi o comunque convenuti” con effetto giuridicamente vincolante, mentre non rileva che siano descritti. Da ciò discende che la somma che la ricorrente propone può essere presa in considerazione solo se ad essa corrisponde una somma di obblighi di pagamento. Va invece accolta la domanda di restituzione delle commissioni e dei premi ratione temporis. Secondo consolidato orientamento, nel caso di estinzione anticipata va restituita la quota delle commissioni e del premio assicurativo non maturata nel tempo. Debbono infatti reputarsi contrarie a norma imperativa le condizioni contrattuali che stabiliscono la non ripetibilità tout court dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata (cfr., ex multis, Collegio di Milano, n. 2055/12; Collegio di Roma, n. 1121/12; Collegio di Napoli, n. 1858/12). L’art. 125, 2° comma, D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, (Disposizioni varie a tutela dei consumatori), prevedeva che “le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un’equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR”. Su questa linea, l’art. 125-sexies TUB, introdotto dal D.lgs. n. 141/2010, dispone che “il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore. In tale caso, il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”. Nello stesso senso, con Comunicazione del Governatore della Banca d’Italia del 10 novembre 2009, si dispone che in caso di estinzione anticipata del mutuo “l’intermediario dovrà restituire, nel caso in cui tutti gli oneri relativi al contratto siano stati pagati anticipatamente dal consumatore, la relativa quota non maturata”. Tale disciplina attua l’art. 8 della direttiva 87/102/CEE, ai sensi del quale “il consumatore deve avere la facoltà di adempiere in via anticipata agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito” e “in conformità delle disposizioni degli stati membri, egli deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito”. La ratio di tale norma a tutela del consumatore è stata ribadita dalla Direttiva 2008/48/CE del 23.4.2008, recentemente recepita dal D.Lgs. n. 141/2010, per i contratti di credito al consumo, che sostituisce la norma comunitaria dell’87. Decisione N. 3011 del 17 aprile 2015 Pag. 4/5 Quanto alla restituzione dei premi assicurativi, viene in rilievo l’accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008 (‘Linee guida per le polizze assicurative connesse a mutui e altri contratti di finanziamento’), in base al quale “nel caso in cui il contratto di mutuo o di finanziamento venga estinto anticipatamente rispetto all’iniziale durata contrattuale, ed esso sia assistito da una copertura assicurativa collocata dal soggetto mutuante ed il cui premio sia stato pagato anticipatamente in soluzione unica …, il soggetto mutuante restituisce al cliente – sia nel caso in cui il pagamento del premio sia stato anticipato dal mutuante sia nel caso in cui sia stato effettuato direttamente dal cliente nei confronti dell’assicuratore – la parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato”. Su questa linea, l’art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010 prevede che “nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri finanziamenti per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. Essa è calcolata per il premio puro in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo; per i caricamenti in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. Le condizioni di assicurazione indicano i criteri e le modalità per la definizione del rimborso. Le imprese possono trattenere dall’importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l’emissione del contratto e per il rimborso del premio, a condizione che le stesse siano indicate nella proposta, nella polizza ovvero nel modulo di adesione alla copertura assicurativa”. Sotto questa luce, priva di pregio appare la generica eccezione di difetto di legittimazione passiva, poiché tenuto a restituire l’indebito, relativo ai premi non goduti, è lo stesso mutuante. Preme infine di segnalare i ripetuti richiami della Banca d’Italia alla trasparenza e correttezza delle previsioni contrattuali, vòlti a garantire al cliente la piena consapevolezza del proprio diritto alla restituzione delle somme anticipate. Appare in proposito necessario che nei fogli informativi e nei contratti di finanziamento sia riportata una chiara indicazione delle diverse componenti di costo per la clientela, distinguendo quelle suscettibili di maturazione nel corso del tempo. Il Collegio ha già avuto modo di pronunciarsi sul diritto del cliente al rimborso degli oneri e dei costi anticipati per la quota parte non maturata. Più in particolare, sulla base del proprio consolidato orientamento, il Collegio reputa che: (a) siano suscettibili di restituzione, per la parte non maturata, le commissioni bancarie così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote, oltre al premio assicurativo; (b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi up-front e recurring – come nel caso in esame – l’intera misura di ciascuna delle voci appena indicate deve essere considerata al fine della determinazione della quota da restituire; (c) l’importo è equitativamente determinato secondo un criterio proporzionale ratione temporis, tale per cui la misura complessiva di ciascuna delle voci è suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l’intermediario è inoltre tenuto alla restituzione, nella medesima misura proporzionale, del premio assicurativo. Nel nostro caso, il ricorrente ha fruito del finanziamento fino alla rata n. 49 (su 120). Sicché applicando il criterio ratione temporis, su ciascuna delle voci sopra indicate, si ottiene il seguente specchio sinottico: Decisione N. 3011 del 17 aprile 2015 Pag. 5/5 Estinzione marzo 2013 Numero totale rate 120 di cui pagate 49 estinte anticipatamente 71 % rate estinte anticipatamente/totale rate 71/120= 59,17% Finanziamento – cessione del quinto della pensione Importo dovuto contrattualmente Commissioni pro quota rate complessive n. 120 Retrocessione dovuta in misura proporzionale sulla base delle rate residue 120-49=71 Importo rimborsato Differenza rimasta a carico della ricorrente 1) Commissioni istituto finanziatore 12,82 910,34 1.538,61 – 910,34 2) Commissioni intermediario finanziario 14,22 1.009,49 1.706,18 177,50 831,99 3) Commissioni agente 1.737,78 14,48 1.028,19 1.028,19 4) Premio assicurativo 910,69 7,59 538,82 – 538,82 Totale commissioni e premio assicurativo. Voci 1)-2)-3) 49,11 3.486,85 177,50 3.309,35 5.893,26 Non può essere accolta la domanda di rifusione delle spese legali trattandosi di materia sottratta a difesa tecnica. È assorbita ogni altra domanda o eccezione. PER QUESTI MOTIVI Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 3.309,35, oltre a interessi dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Decisione N. 3011 del 17 aprile
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