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OPERATORI TELEFONICI:SERVIZI NON RICHIESTI DECISIONE CORECOM

DECISIONE Corecom Lombardia Delibera n. 52/12

L’articolo 57 del codice del consumo fa espresso divieto agli operatori di attivare la fornitura di beni o servizi al consumatore in mancanza di una sua preventiva disposizione, prevedendo che il consumatore non è tenuto ad alcuna pagamento del servizio non richiesto. In termini analoghi si esprime l’articolo 7, comma 5, della delibera Agcom n. 179/03/CSP. Inoltre, nel caso di contratti a distanza, le disposizioni dettate dalla delibera Agcom n. 664/06/CONS impongono specifici obblighi informativi in capo all’operatore, sia al momento della conclusione del contratto, sia fino al momento dell’inizio dell’esecuzione. Se non è stata fornita dall’operatore alcuna prova dell’adempimento di tali oneri informativi ed è da ritenere che l’attivazione dei servizi sia stata disposta senza la manifestazione di volontà dell’utente. Pertanto il gestore telefonico è tenuto allo storno di tutte le fatture emesse per i servizi non richiesti nonchè alla corresponsione di un indennizzo per ogni giorno di attivazione sino al ripristino della precedente configurazione.

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