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Lettera diffida TARI

 

SEDE DI LIVORNO

Piazza Attias n.37

tel.0586 815111

ASSOCIAZIONE DIFESA UTENTI SERVIZI

BANCARI E FINANZIARI

 

Spett.le

lettera A.R Comune di ______________

Settore Finanziario Ufficio Tributi

ep.c.

ADUSBEF

Piazza Attias n.37

57125 Livorno

Livorno

Oggetto : lettera di diffida e messa in mora/ aumento Tassa Rifiuti / illegittimità

Il sottoscritto _________________CF _________________________

residente in _______________________ titolare della Ditta _______________

relativamente all’immotivato aumento della Tassa Rifiuti (TARI) nell’anno 2017 premesso che la normativa in materia prevede che:

1.L’art. 14, d.l. 201/2011, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, l. 214/2011, e successivamente modificato dall’art. 1, comma 387, l. 228/2012 (legge di stabilità per il 2013), ha istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), destinato a trovare applicazione dal 1° gennaio 2013 (comma 1) e a prendere il posto di “tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l’addizionale per l’integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza” (comma 46). I commi 8 e 9 del citato art. 14 prevedono che il nuovo tributo sia corrisposto in base a tariffa riferita all’anno solare e commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati dal d.P.R. 158/1999, recante le “norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”.

2.L’art. 8 del d.l. 16/2014 (regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani), richiamato espressamente dal comma 651 sopra citato, disciplina il piano finanziario, prevendo che “1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell’art. 49, comma 8, del decreto legislativo n. 22 del 1997, il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all’art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero i singoli comuni, approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall’ordinamento. 2. Il piano finanziario comprende: a) il programma degli interventi necessari; b) il piano finanziario degli investimenti; c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi; d) le risorse finanziarie necessarie; e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti.

3Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi: a) il modello gestionale ed organizzativo; b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; c) la ricognizione degli impianti esistenti; d) con riferimento al piano dell’anno precedente, l’indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.

4. Sulla base del piano finanziario l’ente locale determina la tariffa, fissa la percentuale di crescita annua della tariffa ed i tempi di raggiungimento del pieno grado di copertura dei costi nell’arco della fase transitoria; nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 12, determina l’articolazione tariffaria”.

La normativa citata richiede espressamente come il piano finanziario debba essere corredato tra l’altro “con riferimento al piano dell’anno precedente, dall’l’indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e dalle relative motivazioni” [art. 8, comma 3, lett. d). d.l. 16/2014].

Nel piano finanziario redatto dal Comune manca del tutto il riferimento all’anno precedente, e l’indicazione degli scostamenti tra i due anni, con la conseguenza che non vi è alcuna motivazione in ordine alle circostanze che hanno portato a redigere un piano finanziario con degli scostamenti rispetto all’anno precedente che hanno determinato un incremento del costo della tassa rifiuti.

Tutto ciò premesso con la presente si diffida il Comune a ripetere le somme indebitamente calcolate a titolo di aumento della predetta tassa.

Si informa che in mancanza di puntuale riscontro alla presente lo scrivente senza ulteriore preavviso si vedrebbe costretto a tutelare i propri diritti in sede giudiziale.

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