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POLIZZE ASSICURATIVE ACCESSORIE AL FINANZIAMENTO SCOPRI SE SONO FACOLTATIVE

Decisione Arbitro bancario N. 3066 del 05 aprile 2016

La decisione dell’arbitro bancario, consiste nella qualificazione dei costi assicurativi ovvero, più precisamente, nel valutare se essi possano essere qualificati come facoltativi (e quindi correttamente stare fuori dal calcolo del TAEG, come ha inteso l’intermediario nel caso che occupa) ovvero se debbano essere intesi come obbligatori (nel qual caso la clausola di determinazione del TAEG, e la misura dello stesso, sarebbe nulla).

Il ricorrente ha aderito a una polizza assicurativa collettiva a premio unico, qualificata nel modulo di adesione come “facoltativa”, a copertura dei rischi morte, invalidità totale permanente e inabilità temporanea totale; b) il ricorrente medesimo ha chiesto le coperture assicurative e ha sottoscritto “in piena autonomia” la dichiarazione di adesione al programma assicurativo; c) beneficiario delle prestazioni risulta lo stesso assicurato per le ultime due polizze e gli eredi per il caso di decesso (all’art. 10 delle condizioni generali è previsto che “non è consentito designare quale beneficiario l’intermediario”); d) nel modulo SECCI consegnato al ricorrente è testualmente scritto un “NO” accanto alla domanda “per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere un’assicurazione che garantisca il credito e/o un altro contratto per un servizio accessorio”; e) in casi simili (allega documentazione relativa a due fattispecie) ha stipulato contratti di finanziamento con altri clienti senza la previsione della copertura assicurativa, ma con l’applicazione di analogo TAN. È noto tuttavia – e vi sono riferimenti anche negli orientamenti dell’Arbitro – che talora, nonostante la qualificazione di “facoltativa”, la copertura assicurativa deve in realtà considerarsi obbligatoria nei sensi sopra specificati. A ciò fa del resto esplicito rinvio la circolare IVASS-Banca d’Italia del 16 agosto 2015: “dalle risultanze degli accertamenti ispettivi autonomamente condotti nei rispettivi ambiti di competenza dall’IVASS e dalla Banca d’Italia sono emersi casi in cui l’erogazione del prestito è risultata sistematicamente abbinata alla sottoscrizione di una polizza di assicurazione nonostante la natura facoltativa di quest’ultima. Alcuni indici di ‘penetrazione assicurativa’ rilevati, risultati anche superiori all’80%, possono essere sintomatici del carattere sostanzialmente vincolato delle polizze”. Ciò induce a ritenere che non è sufficiente limitarsi alla formalizzazione del rapporto assicurativo, dovendosi piuttosto scendere nell’esame della fattispecie. E da questa analisi il Collegio desume l’esistenza di indici che fanno pensare a una copertura assicurativa obbligatoria, per quanto di seguito esposto. a) Nella documentazione contrattuale e in quella informativa non vi è alcuna indicazione in chiave comparativa del diverso TAEG dovuto dal cliente in caso di adesione o meno della copertura assicurativa, elemento questo che l’Arbitro ha ritenuto importante come indice della esistenza in concreto di una facoltatività della copertura (cfr. Collegio Sud, decisione Decisione N. 3066 del 05 aprile 2016 Pag. 5/6 n. 230/15). Del resto, se vi è davvero facoltatività, ha senso informare il cliente del diverso TAEG applicabile in funzione delle scelte che egli liberamente eserciterà; se nei fatti non vi è, questa informazione non ha rilievo e viene omessa, come accade nel caso di specie.

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