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Surroga:Responsabilità della banca per ritardo oltre il trentesimo giorno. Decisione Arbitro Bancario

La norma del Testo unico bancario (art.120) prevede, la possibilità di risarcimento del danno da ritardo per il caso di intempestivo perfezionamento della surrogazione nel mutuo ipotecario. E’ previsto, altresì, che “ il ritardo si produce oltre il trentesimo giorno lavorativo successivo alla data in cui il cliente chiede al mutuante surrogato di acquisire dal finanziatore originario (la banca resistente) l’esatto importo del proprio debito residuo. Nel caso in cui la surrogazione non si perfezioni entro il termine di trenta giorni lavorativi, per cause dovute al finanziatore originario, quest’ultimo è comunque tenuto a risarcire il cliente in misura pari all’1 per cento del valore del finanziamento per ciascun mese o frazione di mese di ritardo.

Riguardo al quantum del risarcimento, si precisa che deve calcolarsi con il criterio previsto dalla norma ( 1% del valore del finanziamento moltiplicato per ciascun mese o frazione di mese di ritardo ) sul capitale residuo del finanziamento, alla data individuabile “nel giorno in cui si sarebbe dovuta – al più tardi – perfezionare l’operazione di surrogazione”.

La Decisione e N. 9597 del 26 ottobre 2016

COLLEGIO DI NAPOLI  Nella seduta del 27/07/2016 dopo aver esaminato: – il ricorso e la documentazione allegata – le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione – la relazione della Segreteria tecnica FATTO Il ricorrente, nel marzo 2015 ,avviava presso l’intermediario A ,la procedura per la surroga del finanziamento ipotecario acceso presso l’intermediario B, in data il 16.4.2012: in data 10.4.2015, inoltrava la domanda di portabilità del predetto mutuo alla banca finanziatrice originaria. La pratica, però, subiva ritardi, essendo stati riscontrati “valori discordanti tra il valore dichiarato e la perizia estimativa”, “anomalie tecniche nella stesura della relazione notarile preliminare” e nel conteggio estintivo era presente oltre alla quota capitale e quota interessi, una terza voce indicata come “recupero interessi rate sospese” dovuti in ragione di una pregressa sospensione del mutuo. Con mail del 26.6.2015 veniva chiesto al finanziatore originario di rettificare il predetto conteggio estintivo, con l’indicazione di due sole voci di debito: ma in riscontro dell’istanza, in pari data, veniva comunicato che tale richiesta di variazione non era consentita dalle procedure contabili. A questo punto, la pratica subiva un arresto definitivo e, pertanto, il mutuatario non poteva avvalersi del diritto di surroga. Infatti, l’intermediario subentrante ribadiva che la surroga non sarebbe potuta avvenire se non si fosse proceduto ad eliminare la terza voce di debito (“recupero interessi su rate sospese”): mentre, la banca originaria, a sua volta, insisteva nel sostenere che era impossibile ridurre a due sole voci il conteggio estintivo, a causa dei propri sistemi Decisione N. 9597 del 26 ottobre 2016 Pag. 3/5 contabili interni. Il ricorrente, proponeva di pagare la somma relativa agli interessi sulle rate sospese in un’unica soluzione ma tale soluzione veniva rifiutata da entrambi gli istituti di credito. Pertanto, in data 18.12.2015 presentava un esposto alla Banca d’Italia ed inviava formale reclamo ai due intermediari. La banca originaria, anche a seguito della diffida, rifiutava di rimuovere gli ostacoli che impedivano l’operazione di surroga. Il ricorrente, presentava ricorso all’ABF, con cui chiedeva la condanna dell’intermediario B al ricalcolo degli interessi di sospensione sulla sola quota capitale delle rate sospese ed al risarcimento del danno dell’importo di euro 9.216,07#, pari all’1% mensile del valore del finanziamento ( € 102.400,80# ) dal 28.5.2015 al 28.2.2016. Infatti, contestava, preliminarmente il metodo di calcolo adoperato dall’intermediario per determinare gli interessi di sospensione, erroneamente calcolati non sull’importo delle singole rate sospese ma sull’intero capitale residuo. Riteneva, altresì, che dovevano ritenersi illegittimi i comportamenti tenuti dai due intermediari rispetto alla surroga, sia per aver ostacolato l’operazione e sia per non aver rispettato il dovere di collaborazione imposto dalla normativa di settore. Ne discendeva, quindi, la richiesta di risarcimento del danno alla banca originaria, ai sensi dell’art. 120 quater, comma 7, TUB, derivante dal ritardo nel perfezionamento della surrogazione del mutuo “a prescindere da eventuali profili di imputazione di tale ritardo alla banca medesima”, dato che la disposizione richiamata prevede un meccanismo risarcitorio fondato sulla “responsabilità oggettiva dell’intermediario cedente”. L’ intermediario A ( banca cessionaria) , eccepiva, preliminarmente, l’improcedibilità del ricorso per difetto di legittimazione passiva, non avendo il ricorrente spiegato specifiche doglianze nei suoi confronti, ma solo nei confronti della banca originaria. Ad ogni modo, sosteneva che alcuna responsabilità le poteva essere ascritta, atteso che la pratica del ricorrente era stata tempestivamente deliberata ed il giorno successivo era stata inoltrata la domanda di portabilità alla banca originaria. Quindi, i ritardi erano imputabili al comportamento del ricorrente (dalla perizia estimativa è infatti emerso un valore discordante rispetto a quanto dichiarato dal cliente) e ad “anomalie tecniche nella stesura della relazione notarile preliminare… inoltrata…solo il 15.6.2015”. Inoltre il conteggio fornito dalla banca cedente riportava – oltre alle consuete voci quota capitale e quota interessi – un terza voce a titolo di “recupero interessi rate sospese”. L’intermediario B ( banca cedente ), in via preliminare, chiedeva dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, relativamente alla contestazione inerente l’ammontare e la contabilizzazione degli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento delle rate per mancanza del preventivo reclamo: precisava che, in ogni caso, la sospensione era stata concessa ai sensi dell’art. 5 del contratto di mutuo dove viene specificamente previsto che “nel periodo di sospensione matureranno interessi sul debito residuo…” Nel merito, la banca originaria rilevava che il primo contatto con l’intermediario cessionario sarebbe avvenuto a mezzo mail del 5.6.2015, a cui seguivano una serie di comunicazioni, tra cui l’invio del conteggio estintivo: ma l’intermediario subentrante riferiva, però, che per dar seguito alla surroga era necessario che il cliente pagasse gli interessi relativi alle rate sospese e che il conteggio estintivo indicasse unicamente la quota capitale e la quota interessi. Detta richiesta, non era ritenuta accettabile dalla banca originaria, in quanto le procedure contabili non consentivano di “adattare le voci di debito del mutuo alle esigenze della banca subentrante” . Riteneva, quindi, di aver correttamente adempiuto al proprio obbligo di fornire tempestivamente un conteggio estintivo preciso e dettagliato del debito residuo in capo al debitore. Decisione N. 9597 del 26 ottobre 2016 Pag. 4/5 In via ultimativa, assumeva la non corretta ricostruzione della vicenda da parte del ricorrente e che, comunque, non sarebbe stato possibile stipulare il mutuo prima del 15.6.2015 a causa di un valore dichiarato dal ricorrente non in linea con la valutazione dell’immobile, nonché per “anomalie nella stesura della relazione notarile preliminare”. Pertanto – anche se si volesse individuare il dies a quo per il decorso del termine previsto dall’art. 120 quater comma 7 TUB nell’aprile 2015 – la surrogazione non si sarebbe potuta perfezionare anteriormente al 15 giugno 2015 per cause non imputabili alla resistente. DIRITTO Il ricorso è meritevole di parziale accoglimento. In via preliminare, deve ritenersi fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso (sollevata dall’intermediario B ) per non essere stato preceduto da uno specifico reclamo sulla parte riguardante la metodologia di calcolo degli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento delle rate: dall’esame della documentazione, risulta che, effettivamente, tale contestazione sia stata sollevata per la prima volta nella fase del ricorso. La presentazione del reclamo all’intermediario, rappresenta una condizione di procedibilità del ricorso all’ABF ed anche le Disposizioni della Banca d’Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari prevedono che “ il ricorso all’ABF è preceduto da un reclamo preventivo all’intermediario” e per reclamo si deve intendere: “ogni atto con cui il cliente, chiaramente identificabile, contesti in forma scritta all’intermediario un suo comportamento o un’omissione”.( Disp. Banca d’Italia Sez.I-par.3, Sez. VI – Par.1; ex multis, Collegio di Roma, decisione n. 3079/2015). Ne deriva l’impossibilità, in radice, per il Collegio di considerare la domanda del ricorrente in ordine al metodo di calcolo degli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento delle rate. La domanda principale formulata dal ricorrente nei confronti dell’ intermediario originario nonché il riconoscimento della sua responsabilità oggettiva, ex art. 120 – quater, comma 7, TUB, è meritevole di accoglimento. La norma richiamata, prevede, appunto , la possibilità di risarcimento del danno da ritardo per il caso di intempestivo perfezionamento della surrogazione nel mutuo ipotecario. E’ previsto, altresì, che “ il ritardo si produce oltre il trentesimo giorno lavorativo successivo alla data in cui il cliente chiede al mutuante surrogato di acquisire dal finanziatore originario (la banca resistente) l’esatto importo del proprio debito residuo. Nel caso in cui la surrogazione non si perfezioni entro il termine di trenta giorni lavorativi, per cause dovute al finanziatore originario, quest’ultimo è comunque tenuto a risarcire il cliente in misura pari all’1 per cento del valore del finanziamento per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. Resta ferma la possibilità per il finanziatore originario di rivalersi sul mutuante surrogato, nel caso in cui il ritardo sia dovuto a cause allo stesso imputabili “. Dall’esame degli atti ai fini dell’individuazione del dies a quo per il decorso del termine, si rileva che la prima istanza di trasmissione dei documenti necessari per il perfezionamento dell’operazione è stata inoltrata con nota del 10.4.2015, ma la procedura si interrompeva il 26.6.2015 a causa della presenza nel conteggio estintivo della voce”recuperi interessi rata sospesa”. : pertanto, l’inizio dell’inadempimento ai fini del calcolo del risarcimento, dovrà essere considerato a partire dal 25 maggio 2015. Riguardo al quantum del risarcimento, si precisa che deve calcolarsi con il criterio previsto dalla norma ( 1% del valore del finanziamento moltiplicato per ciascun mese o frazione di mese di ritardo ) sul capitale residuo del finanziamento, alla data individuabile “nel giorno in cui si sarebbe dovuta – al più tardi – perfezionare l’operazione di surrogazione” Decisione N. 9597 del 26 ottobre 2016 Pag. 5/5 (Collegio di Napoli, decisione n. 4477/2013; Collegio di Roma, decisione n. 4979/15 ): pertanto, nel caso specifico, ai fini del calcolo del risarcimento, il dies a quo può essere, quindi, indicato nel 25 maggio 2015. P.Q.M. In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario originario tenuto al risarcimento del danno nei sensi di cui in motivazione. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. IL PRESIDENTE 

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