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FONDO INDENNIZZO RISPARMIATORI E’ ON-LINE IL PORTALE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE ALL’ INDIRIZZO fondoindirizzorisparmiatori.it

La Legge n.145 del 2018 ha istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze il Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR), chiamato ad indennizzare i risparmiatori che hanno subìto un pregiudizio ingiusto da parte di banche e controllate con sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018.

Piattaforma Web per inoltro delle domande

La Consap mette a disposizione una piattaforma informaticaper fornire al pubblico informazioni chiare e complete in merito alle modalità di presentazione dell’istanza e gli adempimenti necessari, anche attraverso un sistema interattivo di risposte alle domande dei risparmiatori. Una volta definita la data di avvio della procedura da apposito decreto ministeriale decorreranno 180 giorni di tempo per la presentazione delle domande, e gli utenti potranno fare richiesta di indennizzo sul sito stesso che, già attivo,offre nel frattempo tutte le informazioni necessarie per predisporre quanto necessario alla presentazione della domanda.(nella sezione contatti)

Il Fondo indennizzerà i risparmiatori danneggiati dalle banche e loro controllate con sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, a causa delle violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza previsti dal Testo Unico delle disposizioni in materia di Intermediazione Finanziaria (TUF), di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Sono indennizzabili le azioni ed obbligazioni subordinate emesse dalle seguenti banche poste in liquidazione coatta amministrativadopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018: Banca Etruria, Banca delle Marche, Cassa di risparmio della Provincia di Chieti, Cassa di risparmio di Ferrara, Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca e le loro controllate.

L’indennizzo è determinato nella misura del 30 per cento del costo di acquisto delle azioni, ivi inclusi gli oneri fiscali, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun avente diritto.

Obbligazioni subordinate

L’indennizzo è determinato nella misura del 95 per cento del costo di acquisto delle stesse, ivi inclusi gli oneri fiscali, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun avente diritto.

Come compilare ed inviare le domande

La domanda dovrà essere compilata ed inviata unitamente agli allegati previsti esclusivamente in via telematica, dopo essersi registrati al portale.
Attraverso il portale, sarà possibile verificare successivamente lo stato dell’istruttoria della domanda.

Quando inviarla

Le domande potranno essere presentate solamente nei 180 giorni successivi alla data che verrà stabilita nelle prossime settimane da un apposito decreto ministeriale.

La domanda di indennizzo

Il Portale consente agli aventi diritto o ai loro rappresentanti di registrarsi e presentare telematicamente le domande con i relativi allegati, nonché di verificare gli stati di avanzamento dell’iter istruttorio corrispondente.

Le domande dovranno essere presentate entro180 giorni dalla data che verrà indicata da un successivo decreto ministeriale. Le domande potranno essere compilate ed inoltrate esclusivamente in via telematica, e saranno istruite secondo l’ordine di presentazione.

Cosa serve per inviare la domanda di indennizzo

Le domande dovranno contenere i seguenti documenti (da inviare esclusivamente tramite il portale):

  • copia fronte-retro del documento di riconoscimento valido degli aventi diritto e dell’eventuale rappresentante e dei relativi codici fiscali;
  • copia di documentazione idonea a dimostrare l’acquisto degli strumenti finanziari ed il relativo prezzo pagato (ad esempio il “Dossier Titoli”ordine di acquisto etc); documentazione che per “successori” “e familiari” dimostri il trasferimento degli strumenti finanziari da parte di “risparmiatori”;
  • copia di eventuale documentazione bancaria o amministrativa o giudiziale utile ai fini dell’accertamento delle violazioni massive del TUF che hanno causato il danno ingiusto ai risparmiatori;
  • copia di eventuali pagamenti, nelle forme di indennizzi, ristori, rimborsi o risarcimenti comunque denominati, ricevuti dagli aventi diritto per il pregiudizio subito in ordine agli stessi strumenti finanziari, recanti i soggetti pagatori e gli importi incassati;
  • copia di delega o procura speciale con firma autenticata, in caso di domanda presentata tramite rappresentanza volontaria; copia dell’eventuale provvedimento di rappresentanza legale;
  • copia di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante firma autenticata di tutti gli aventi diritto interessati, attestante che i dichiaranti:
    • dal 1° gennaio 2007, non hanno avuto, nella banca in liquidazione emittente gli strumenti finanziari oggetto della istanza di indennizzo, incarichi negli organi di amministrazione, di controllo, di revisione previsti dall’articolo 1, comma 505, della legge n. 145/2018;
    • non sono parenti ed affini di primo e di secondo grado di amministratori, di controllori e di revisori previsti dall’ articolo 1, comma 505, della legge n. 145/2018;
    • non sono controparti qualificate nè clienti professionali previsti dall’ articolo 1, comma 495, della legge n. 145/2018;
    • non hanno ricevuto altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento relative agli stessi strumenti finanziari oggetto della domanda di indennizzo, oppure hanno ricevuto altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento, specificando l’importo e la causale rispetto a ciascuna azione o obbligazione subordinata di cui è indicato il codice identificativo e la Banca in liquidazione emittente;
    • sono consapevoli delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti a norma dell’ articolo 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000;

IN CASO DI SUCCESSIONE

  • Occorre che l’erede sottoscriva dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante firma autenticata, attestante:
    • la data di decesso del risparmiatore;
    • i dati anagrafici di tutti i successori per causa di morte e le rispettive quote ereditarie spettanti;
    • l’esclusione che vi siano altri successori;
    • la sede dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente per la dichiarazione di successione;
    • la consapevolezza dei dichiaranti delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti a norma dell’articolo 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000;

Richiesta di indennizzo forfettario previsto dal comma 502-bis dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145,

Si tratta di quei risparmiatori che risparmiatori che rientrano in uno dei due requisiti:

a) patrimonio mobiliare di proprieta’ del risparmiatore di valore inferiore a 100.000 euro; b) ammontare del reddito complessivo del risparmiatore ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro nell’anno 2018

l’istanza è formulata secondo quanto previsto dai commi 1 e 2 dell’art. 4 del decreto ministeriale del 10 maggio 2019, con esclusione degli atti indicati nella lettera c) del comma 2 (copia di eventuale documentazione bancaria o amministrativa o giudiziale utile ai fini dell’accertamento delle violazioni massive del TUF che hanno causato il danno ingiusto ai risparmiatori).

All’istanza deve essere allegata copia della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in PDF, resa ai sensi dell’ articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante firma autenticata, attestante che il reddito complessivo dell’avente diritto ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), al netto di eventuali prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita, è stato inferiore a 35.000,00 euro nell’anno 2018 oppure che il patrimonio mobiliare di proprietà dell’avente diritto, al netto degli strumenti finanziari di cui all’art. 1, comma 494, della legge n. 145/2018 nonché dei contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita, è di valore inferiore a 100.000,00 euro al 31 dicembre 2018.

Gli originali della documentazione allegata a corredo della domanda di indennizzo debbono essere conservati a cura del richiedente per le verifiche che potrebbero essere disposte per l’istruttoria delle domande.

In sede di verifica istruttoria, si fa riserva di acquisire, esclusivamente in via telematica, ulteriori informazioni e documenti che si ritenesse necessario direttamente da tutti i soggetti coinvolti nel procedimento.

Pagamento degli indennizzi

Una volta determinata la misura dell’indennizzo a favore degli aventi diritto e stabiliti i criteri per la redazione dei piani di riparto degli indennizzi stessi, la Commissione ne approva il piano di riparto e ne dispone il pagamento, con la massima celerità, anche attraverso la predisposizione di piano di riparto delle risorse disponibili, nel rispetto dei limiti di spesa, della dotazione del Fondo e fino al suo esaurimento.

Nell’erogazione degli indennizzi viene data precedenza ai pagamenti degli indennizzi diretti, nel cui ambito hanno precedenza quelli di importo non superiore a 50.000 euro.
Le somme che non vengono impegnate al termine di ciascun esercizio sono conservate per essere utilizzate in quelli successivi.
I pagamenti degli indennizzi avvengono mediante bonifico al conto corrente bancario o postale intestato agli aventi diritto.

Estratti di articoli dal TESTO DELLA LEGGE

LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.

Testo in vigore dal: 30-6-2019

Il FIR opera entro i limiti della dotazione finanziaria e fino a concorrenza delle risorse. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono definite le modalita’ di presentazione della domanda di indennizzo nonche’ i piani di riparto delle risorse disponibili. Con il medesimo decreto e’ istituita e disciplinata una Commissione tecnica per: ((l’esame delle domande e l’ammissione all’indennizzo del FIR)); la verifica delle violazioni massive, nonche’ della sussistenza del nesso di causalita’ tra le medesime e il danno subito dai risparmiatori; l’erogazione dell’indennizzo da parte del FIR. Le suddette verifiche possono avvenire anche attraverso la preventiva tipizzazione delle violazioni massive e la corrispondente identificazione degli elementi oggettivi e/o soggettivi in presenza dei quali l’indennizzo puo’ essere direttamente erogato. Il decreto indica i tempi delle procedure di definizione delle istanze presentate entro il termine di cui al penultimo periodo e, in modo non tassativo, le fattispecie di violazioni massive. Il suddetto procedimento non si applica ai casi di cui al comma 502-bis. La citata Commissione e’ composta da nove membri in possesso di idonei requisiti di competenza, indipendenza, onorabilita’ e probita’. Con successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono nominati i componenti della Commissione tecnica e determinati gli emolumenti da attribuire ai medesimi, nel limite massimo di 1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante la corrispondente riduzione della dotazione del FIR. Qualora l’importo dei compensi da attribuire ai componenti della Commissione tecnica risulti inferiore al predetto limite massimo, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, l’importo eccedente confluisce nel FIR. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. La domanda di indennizzo, corredata di idonea documentazione attestante i requisiti di cui al comma 494, e’ inviata entro il termine di centottanta giorni decorrenti dalla data individuata con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. La prestazione di collaborazione nella presentazione della domanda e le attivita’ conseguenti non rientrano nell’ambito delle prestazioni forensi e non danno luogo a compenso. 501-bis. Le attivita’ di supporto per l’espletamento delle funzioni della Commissione tecnica di cui al comma 501 sono affidate dal Ministero dell’economia e delle finanze, ((nel rispetto dei pertinenti principi dell’ordinamento nazionale e di quello dell’Unione europea)), a societa’ a capitale interamente pubblico, su cui l’amministrazione dello Stato esercita un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolge la propria attivita’ quasi esclusivamente nei confronti della predetta amministrazione. Gli oneri e le spese relative alle predette attivita’ sono a carico delle risorse finanziarie del FIR non oltre il limite massimo complessivo di 12,5 milioni di euro. 502. I risparmiatori di cui al comma 502-bis sono soddisfatti con priorita’ a valere sulla dotazione del FIR.

502-bis. Previo accertamento da parte della Commissione tecnica di cui al comma 501 esclusivamente dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti nel presente comma, hanno diritto all’erogazione da parte del FIR di un indennizzo forfettario dell’ammontare determinato ai sensi dei precedenti commi 496 e 497 i risparmiatori persone fisiche, imprenditori individuali, anche agricoli, coltivatori diretti, in possesso delle azioni e delle obbligazioni subordinate delle banche di cui al comma 493 alla data del provvedimento di messa in liquidazione coatta amministrativa – ovvero i loro successori mortis causa o il coniuge, il soggetto legato da unione civile, il convivente more uxorio o di fatto, i parenti entro il secondo grado in possesso dei suddetti strumenti finanziari a seguito di trasferimento con atto tra vivi – che soddisfano una delle seguenti condizioni: a) patrimonio mobiliare di proprieta’ del risparmiatore di valore inferiore a 100.000 euro; b) ammontare del reddito complessivo del risparmiatore ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro nell’anno 2018 ((, al netto di eventuali prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita)). Il valore del patrimonio mobiliare di cui alla suddetta lettera a) risulta dal patrimonio mobiliare posseduto al 31 dicembre 2018, esclusi gli strumenti finanziari di cui al comma 494, ((nonche’ i contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita,)) calcolato secondo i criteri e le istruzioni approvati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l’inclusione e le politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze del 13 aprile 2017, n. 138, recante approvazione del modello tipo di dichiarazione sostitutiva unica (DSU), nonche’ delle relative istruzioni per la compilazione, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159. Con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze previsto dal precedente comma 501 sono stabilite le modalita’ di presentazione dell’istanza di erogazione del menzionato indennizzo forfettario. ((Nell’erogazione degli indennizzi effettuata ai sensi del presente comma e’ data precedenza ai pagamenti di importo non superiore a 50.000 euro)). 502-ter. Il limite di valore del patrimonio mobiliare di proprieta’ del risparmiatore, di cui al comma 502-bis, lettera a), puo’ essere elevato fino a 200.000 euro con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, previo assenso della Commissione europea. Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al comma 501, secondo periodo, e’ conseguentemente adeguato. 503. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1106, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e’ ridotta di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Le risorse della contabilita’ speciale di cui all’articolo 7-quinquies, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono versate per l’importo di 500 milioni di euro all’entrata del bilancio dello Stato entro il 30 marzo 2019 e restano acquisite all’erario. Le somme non impegnate al termine di ciascun esercizio finanziario sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate negli esercizi successivi. 504. Il Fondo di ristoro finanziario di cui all’articolo 1, commi da 1106 a 1108, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e’ sostituito dal FIR. All’articolo 1, comma 1107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il primo e il secondo periodo sono soppressi. 505. Non hanno accesso in ogni caso alle prestazioni del FIR i soggetti che abbiano avuto, nelle banche di cui al comma 493 o loro controllate, dal 1° gennaio 2007, gli incarichi di: componente del consiglio di amministrazione e degli organi di controllo e di vigilanza, inclusi gli organi che svolgono funzioni di gestione del rischio e revisione interna; membro del collegio sindacale; consigliere delegato; direttore generale e vice direttore generale, nonche’ i loro parenti ed affini di primo e di secondo grado. 506. Al comma 3, alinea, dell’articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, le parole: « L’importo dell’indennizzo forfetario e’ pari all’80 per cento del corrispettivo pagato per l’acquisto degli strumenti finanziari » sono sostituite dalle seguenti: « L’importo dell’indennizzo forfetario e’ pari al 95 per cento del corrispettivo pagato per l’acquisto degli strumenti finanziari ». Conseguentemente il Fondo interbancario di tutela del deposito (FITD) integra i rimborsi gia’ effettuati entro il 31 dicembre 2019. 507. Entro il 30 settembre 2019, il Ministro dell’economia e delle finanze presenta alle Camere una relazione relativa all’attuazione dei commi da 493 a 506 nella quale comunica il numero dei risparmiatori indennizzati, le risorse della dotazione del FIR a tale scopo destinate, quelle accertate e disponibili per l’eventuale incremento dell’indennizzo a norma del comma 496, nonche’ il numero stimato dei risparmiatori che hanno titolo ad accedere alle risorse del FIR. Con la medesima relazione il Ministro dell’economia e delle finanze comunica l’ammontare stimato delle risorse destinate all’indennizzo dei risparmiatori aventi titolo che conseguentemente sono iscritte nel bilancio di previsione dell’anno 2020.

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