Sottoscrizione di Azioni connesse alla erogazione di un mutuo ipotecario. Pratica Finanziaria scorretta
Il Collegio Arbitrale considera provato il collegamento tra il finanziamento e la sottoscrizione delle azioni in ragione della correlazione strutturale, funzionale e cronologica tra l’accensione del finanziamento, gli investimenti proposti dall’intermediario ed il mutuo ipotecario concesso al ricorrente.
Si è trattato di una fattispecie di concessione di finanziamenti all’investitore per consentirgli di effettuare un’operazione relativa a strumenti finanziari. Al fine di erogare un mutuo ipotecario, l’intermediario-emittente ha altresì condizionato tale erogazione alla sottoscrizione di proprie azioni e in ragione di ciò ha finanziato egli stesso l’acquisto di detti titoli.
Il caso sottoposto al collegio arbitrale:
Il ricorrente, in data 17 luglio 2014, ha sottoscritto la domanda di ammissione a socio e, contestualmente, ha aderito all’aumento di capitale deliberato dall’intermediario-emittente, acquistando n. 100 azioni dello stesso, per un investimento complessivo di 6.250,00 euro. Dalla scheda di adesione all’aumento di capitale si poteva evincere che, in pari data, il ricorrente, al fine di acquistare le suddette azioni, ha richiesto espressamente all’intermediario la concessione di un finanziamento di 5.000,00 euro, il quale gli è stato accordato. La restante somma (1.250,00 euro), necessaria per coprire l’intero importo dell’investimento, veniva corrisposta dal ricorrente attingendo alle proprie risorse. Sempre in data 17 luglio 2014, il ricorrente e l’intermediario stipulavano un contratto di mutuo ipotecario dell’importo di 95.000,00 euro, il quale, all’art. 2-bis, testualmente prevedeva: “La parte mutuataria dichiara di essere a conoscenza del fatto che le condizioni economiche agevolate applicate al presente mutuo, tra cui anche il tasso, sono riservate dalla Banca ai soci della medesima”.
Le parti rilevanti della decisione:
In linea con principi già definiti e secondo quanto rilevato da questo Collegio in situazioni analoghe (cfr., ex multis, Decisione n. 5 del 5 giugno 2017), si può qui utilmente richiamare il provvedimento sanzionatorio dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), in materia di pratiche commerciali scorrette, adottato con Delibera del 6 settembre 2016, secondo il quale “nel caso dei suddetti mutui soci, i consumatori e, in particolare, i consumatori non soci, sono stati condizionati, al fine di convincere gli stessi: i) ad acquistare pacchetti minimi di azioni della Banca (…), necessari per diventare soci e per poter accedere ai prodotti di mutuo de quibus riservati ai soci e ii) a non vendere tali pacchetti azionari, al fine di mantenere la qualifica di soci e conseguentemente non perdere le condizioni economiche agevolate”. L’accertamento in fatto compiuto dall’AGCM, che ha rilevato l’esistenza di comportamenti identici a quelli lamentati e dedotti in questa sede, può certamente essere ritenuto rilevante nel caso di specie da un punto di vista probatorio, e, pertanto, esso può costituire senz’altro un principio di prova del fatto che anche il ricorrente sia stato vittima di un comportamento ingannevole e scorretto tenuto nei suoi confronti dall’intermediario nella prestazione dei servizi di investimento.
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