Gli interessi pattuiti e la commissione di massimo scoperto in assenza di una pattuizione tra le parti sono illegittime.
Il tasso di interesse laddove risulti superiore al tasso legale deve necessariamente essere previsto con una specifica pattuizione tra le parti per essere valido ai sensi dell’art. 1284 / 3 comma cod. civile.
La giurisprudenza ormai da tempo ha previsto che con riferimento ai contratti bancari le clausole che rinviano agli usi su piazza per la determinazione del tasso di interesse sono nulle in forza degli artt. 1325, 1346, 1418 /2 comma cod. civ.
Giacchè esse non permettono di stabilire a quale previsione le parti abbiano inteso riferirsi e quindi rendono indeterminato il saggio di interesse.
Analogamente la cosiddetta commissione di massimo scoperto, in assenza di una disciplina normativa ad hoc, è stata censurata in termini di nullità della relativa clausola sotto i profili della sua determinatezza e della sua causa ai sensi degli artt. 1325, 1418 co 2.
Come chiarito dalla giurisprudenza è da ritenersi conforme al requisito di determinatezza la clausola negoziale contenente l’indicazione precisa non solo del saggio di interesse applicato, ma anche delle modalità di applicazione e di calcolo della commissione così da permettere al cliente di avere contezza immediata del costo correlato a tale voce, diversamente profilandosi la nullità della relativa clausola.
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