Il Codice del consumo, all’art. 117Codice del consumo definisce difettoso quel prodotto che non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere in relazione alle circostanze, la Cassazione in una recente pronuncia ha precisato che la difettosità è “sostanzialmente riconducibile al difetto di fabbricazione ovvero alle ipotesi dell’assenza o carenza di istruzioni ed è strettamente connesso al concetto di sicurezza”.
Sempre la Cassazione ha ribadito il principio che ai fini della denuncia dei vizi al venditore è sufficiente l’indicazione generica dei vizi che rendono il bene:
–non idoneo all’uso a cui è destinato.
L’art.1490 c.c. sancisce che “il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendono inidonea all’uso cui è destinata o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore”. Di conseguenza, qualora la stessa presenti vizi o difetti che la rendano inidonea all’uso cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, su richiesta dell’acquirente può essere pronunciata la risoluzione del contratto di vendita (ex art. 1492 c.c.). In tale ultima ipotesi, il venditore deve restituire al compratore il prezzo, le spese ed i pagamenti fatti per la vendita; il compratore, invece, deve restituire la cosa .
La legge attribuisce al compratore (salve le esclusioni stabilite dagli artt. 1490 e 1491) sia la facoltà di “domandare a sua scelta la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo, salvo che, per determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione“, sia le restituzioni e i rimborsi conseguenti alla risoluzione, sia il “risarcimento del danno“, se il venditore “non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa“, e comunque per i “danni derivati dai vizi” stessi
L’art. 130 Codice del Consumo (DLgs 206/2005) stabilisce che Il venditore e’ responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.
In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9.
Il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all’altro”.
L’ Art. 132 Codice del Consumo “Il venditore e’ responsabile, a norma dell’articolo 130, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene”.Si presume inoltre che i difetti di conformità che si manifestano entro 6 mesi dalla consegna del bene fossero già esistenti a tale data.
Le recenti sentenze sui prodotti difettosi
La corte di Cassazione con sentenza del 27 luglio 2017 n. 18610 ha confermato che l’acquirente deve rivolgersi al suo immediato venditore per ottenere il risarcimento del danno.
Con la sentenza n. 3258/2016 la cassazione è intervenuta in materia di onere probatorio da parte del consumatore sancendo che quest’ultimo per ottenere il risarcimento non dovrà limitarsi a dimostrare di aver subito un danno dal prodotto acquistato, ma anche che il danno sia derivato da un difetto di produzione, e non solo dal prodotto. Pertanto il consumatore avrà l’onere di dimostare il danno, il difetto dal prodotto, il rapporto di causalità tra il danno ed il difetto del prodotto.
Sempre secondo la Cassazione con sentenza n 15851 del 18.07.2015 ha precisato che la responsabilità da prodotto difettoso ha natura presunta, e non oggettiva, poiché prescinde dall’accertamento della colpevolezza del produttore, non anche dalla dimostrazione dell’esistenza di un difetto del prodotto; sicchè grava sul soggetto danneggiato – come testualmente stabilito nell’art. 120 del cd. ‘codice del consumo’) – la prova del collegamento causale non già tra `prodotto’ e danno, bensì tra `difetto’ e danno (Cass. n. 13458 del 29/05/2013; Cass. n. 12665 del 23/05/2013, ord.); solo a seguito del raggiungimento di tale prova (avente pertanto ad oggetto la relazione ‘difetto-danno’ quale prerequisito normativo costituente al contempo limite e fondamento della responsabilità del produttore), viene a gravare sul produttore la dimostrazione della causa liberatoria insita nel fatto che i difetto riscontrato non esisteva quando egli ha posto il prodotto in circolazione, ovvero che all’epoca non era riconoscibile come tale a causa dello stato delle conoscenze scientifiche e tecniche in materia; . il danno riportato non prova di per sé, né direttamente né indirettamente, il difetto né ‘la pericolosità del prodotto in condizioni normali di impiego, ma solo una più indefinita pericolosità del prodotto di per sé insufficiente per istituire la responsabilità del produttore, se non sia anche in concreto accertato che quella specifica condizione di insicurezza del prodotto si pone al di sotto del livello di garanzia di affidabilità richiesto dalla utenza o dalle leggi in materia’ (Cass.13458/13 cit., richiamante anche Cass. 13 dicembre 2010, n. 25116; Cass. 15 marzo 2007, n. 6007).
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