Sulla responsabilità del Tour operator o dell’Agenzia di Viaggi la sentenza n del Tribunale di Romaa, Sentenza 20 gennaio 2017, n. 1000 fa le opportune distinzioni in tema di responsabilità da vacanza rovinata:
si legge nella sentenza che non può attribuirsi all’agenzia di viaggi la qualità di tour operator in virtù del fatto che la stessa, a fronte delle richieste degli attori, ha “organizzato” la vacanza per cui è causa. Nel caso in esame, infatti, l’agenzia non ha posto in essere una vera e propria attività di organizzazione e di vendita del pacchetto turistico tutto compreso, bensì la semplice attività di individuazione del pacchetto turistico che meglio degli altri rispondesse alle richieste e delle esigenze manifestate dagli attori; pacchetto poi venduto agli attori per conto del Tour operator
Giunti a destinazione, la struttura scelta su consiglio dell’intermediario di viaggio non presentava le caratteristiche richieste, né pubblicizzate sul catalogo, in quanto consisteva in un albergo e non in un villaggio, la cucina era di tipo internazionale, non curata da alcuno chef italiano, l’assistenza per i bambini era prevista solo due ore al mattino e due ore al pomeriggio; che il giorno successivo a quello di arrivo, gli attori provvedevano a comunicare formale disdetta del contratto sottoscritto, con richiesta di essere trasferiti nel luogo di provenienza; che in considerazione dell’impossibilità, comunicata dal tour operator, di fare immediato ritorno a Roma veniva messa a loro disposizione altra struttura, situata nell’isola di Djerba, di categoria 4 stelle; che terminato il soggiorno comunicavano ulteriore richiesta di risarcimento danni sia al tour operator che all’Agenzia di viaggi; che il tour operator Sr. contestava le richieste risarcitorie degli attori per gli inconvenienti dagli stessi denunciati.
Sul punto, al fine di ritenere che l’unica società ad organizzare il viaggio sia stata la S. S.p.A., assume rilievo il fatto, pacifico tra le parti, che il pacchetto turistico acquistato dagli attori sia stato scelto sul catalogo della Sp. e venduto dalla medesima società per il tramite dell’agenzia di viaggi. A nulla rileva, in senso contrario, la circostanza che il pagamento del prezzo sia avvenuto nelle mani dei dipendenti dell’agenzia di viaggi, avendo questa trattenuto soltanto le provvigioni pattuite e trasferito al tour operator la rimanente somma versata dagli attori.
Deve quindi concludersi che la Lo.Tr.), quale agenzia di viaggi che ha venduto agli attori il pacchetto turistico organizzato dalla Sp., abbia ricoperto soltanto il ruolo di intermediario di viaggio.
Ai fini della valutazione dell’inadempimento contrattuale del venditore del pacchetto turistico, viene in rilevo, l’art. 93, comma 1, del Codice del consumo, secondo il quale “in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l’organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità, se non provano che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile”.
Ciò non implica, tuttavia, che l’intermediario di viaggio risponda in ogni caso del pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale occorso al consumatore, in solido con l’organizzatore del pacchetto.
Nel contratto di intermediazione di viaggio è da ravvisare un mandato conferito dal viaggiatore all’agenzia di viaggio (Cass. n. 696/2010; Cass. 21388/2009; Cass. 16868/2002). Ne discende che, la responsabilità dell’intermediario è limitata all’adempimento del mandato ricevuto dal consumatore, non rispondendo egli delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio che invece competono al tour operator.
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