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DECISIONE ARBITRO BANCARIO:la banca non può applicare cumulitavamente più commissioni concernenti la messa a disposizione dei fondi e la commissione di utilizzo.Inoltre non può essere calcolata in aggiunta a queste commissioni quella di massimo scoperto. La banca dovrà quindi restituire al cliente le somme illegittimamente calcolate sul conto corrente.

L’ Arbitro Bancario con la Decisione N. 7708 del 19 marzo 2019 ha in più occasioni affermato l’impossibilità di applicare cumulativamente la commissione per la messa a disposizione dei fondi e la commissione di utilizzo fondi, comunque denominata, da ciò derivando la sua nullità inragione della natura onnicomprensiva della commissione per la messa a disposizione dei fondi (tra le varie decisioni sul punto vd. ABF – Coll. Milano n. 4971/2015, n. 9682/2017).In tale contesto, nessuna rilevanza può essere attribuita alla deduzione dell’intermediario resistente secondo il quale con comunicazione in data 18 maggio 2009 sarebbe stata inviata alla ricorrente una proposta di modifica unilaterale del contratto, atteso che agli attidella procedura non risulta provato l’invio e la ricezione della comunicazione in questione alla ricorrente .Sul punto si deve quindi ritenere l’illegittimità dell’applicazione della commissione di utilizzo oltre disponibilità fondi e il conseguente diritto della ricorrente alla restituzione dell’importo a tal fine corrisposto in misura pari ad € 2.717,25, secondo quanto correttamente indicato nel ricorso introduttivo.Meritevole di accoglimento è, altresì, la domanda con cui si contestata applicazione della commissione di massimo scoperto, in riferimento alla quale occorre ricordare che secondo la nota n. 431151 del 2009 della Banca d’Italia, il contratto di apertura di credito non può prevedere “l’applicazione cumulativa della commissione per la messa a disposizione fondi e della CMS perché, ai sensi di legge, la prima delle due commissioni deve essereonnicomprensiva”: essa, pertanto, non può convivere con altre commissioni che, come nel caso della CMS, siano volte a remunerare, direttamente o indirettamente, la disponibilità delle somme”. Sul punto, come già affermato in alcuni precedenti di questo Arbitro, si deve quindi riconoscere che la commissione per la messa disposizione di somme su un conto affidato, comunque denominata, è impeditiva della contemporanea introduzione di una commissione volta alla remunerazione dello sconfino, in ragione della natura onnicomprensiva della stessa ai sensi dell’art. 2-bis d.l. n. 185/2008 conv. l. n.2/2009 (vd. ABF – Coll. Milano n. 9682/2017; n. 4971/2015).

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