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Equitalia deve notificare il pignoramento del conto corrente non solo alla banca ma anche al titolare del conto per consentire a quest’ultimo di opporsi.

Equitalia deve notificare il pignoramento del conto corrente non solo alla banca ma anche al titolare del conto per consentire a quest’ultimo di opporsi.

La decisione dell’arbitro bancario, (collegio di Roma Decisione n. 2813 del 03 settembre 2012  ) è da segnalare per l’importanza del principio affermato,perchè nel caso di pignoramento del conto corrente da parte di equitalia anche se la banca, in qualità di terzo, non è tenuta a informare il debitore del pignoramento da parte di Equitalia, tuttavia la mancata preventiva informazione della cliente in ordine al pignoramento per cui è causa deve essere contestata – nelle sedi opportune – ad Equitalia, la quale avrebbe dovuto notificare il pignoramento all’odierna ricorrente. L’assunto che il debitore abbia diritto ad essere preventivamente informato è indirettamente corroborato da Corte Costituzionale, ordinanza 28 novembre 2008, n. 393, la quale ha, seppure incidenter tantum, escluso l’illegittimità costituzionale del richiamato art. 72-bis, in quanto lo stesso, tra l’altro, consente in ogni caso al debitore di ricorrere alle tutele di cui all’art. 57 d.p.r. 602/1973, che fa salvo il diritto di proporre esecuzione all’opposizione o agli atti esecutivi, ad eccezione delle opposizioni regolate dall’articolo 615 c.p.c., concernenti la pignorabilità dei beni, e delle opposizioni regolate dall’articolo 617 c.p.c., relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo. Da ciò si Decisione N. 2813 del 03 settembre 2012 Pag. 5/6 inferisce agevolmente che l’atto di pignoramento deve essere notificato anche al debitore e non solo alla banca, affinché il primo sia posto nella condizione di opporsi.

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Arbitro Bancario decisione per esteso

Fatto: in data 13 luglio 2011, l’intermediario eseguiva a favore di Equitalia il prescritto pagamento della somma complessiva di € 8.128,61 (pari al saldo del conto personale della debitrice e alla quota di sua pertinenza su altro conto cointestato); in data 14 settembre 2011, la debitrice esecutata inviava alla banca una richiesta di riaccredito delle somme pignorate, asserendo di non aver ricevuto la notifica del pignoramento; la banca inviava quindi ad Equitalia una richiesta di informazioni in merito alla mancata notifica, alla quale veniva dato riscontro in data 10 ottobre 2011 (data di redazione delle controdeduzioni), confermando la correttezza dell’operato del concessionario alla riscossione. Tutto ciò premesso, l’intermediario chiede all’ABF di respingere il ricorso in quanto il comportamento tenuto risulta conforme alla normativa vigente, non gravando l’obbligo di notifica sulla banca. Ritenuto il ricorso maturo per la decisione, questo Collegio lo ha esaminato in data 8 giugno 2012.

Diritto

Si deve preliminarmente ritenere che la domanda della ricorrente rientri nella competenza del Collegio e che i presupposti per la presentazione del ricorso, previsti nel Provvedimento della Banca d’Italia del 18 giugno 2009 e successive modificazioni, si siano verificati nel caso di specie. Passando ad esaminare il merito della controversia, la ricorrente, a sostegno della propria domanda (di riaccredito della somma di € 8.128,61, che la banca convenuta, quale terzo pignorato ai sensi dell’art. 72 bis d.p.r. 602/1973 ha pagato per suo conto ad Equitalia) adduce la circostanza che sia il pignoramento, sia il successivo pagamento ad opera della banca, sarebbero avvenuti a sua insaputa, non avendo ottemperato Equitalia all’obbligo di preventiva notifica al debitore dell’atto di pignoramento presso terzi. La banca resiste affermando la piena legittimità del proprio operato, conforme, a suo dire, alle previsioni dell’art. 72-bis d.p.r. 602/1973, ai sensi del quale: “salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall’articolo 545, commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, l’atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all’articolo 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura civile, l’ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede: a) nel termine di quindici giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;b) alle rispettive Decisione N. 2813 del 03 settembre 2012 Pag. 4/6 scadenze, per le restanti somme b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme. Prevede poi il comma successivo che l’atto di cui al comma precedente può essere redatto anche da dipendenti dell’agente della riscossione procedente non abilitati all’esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione e, in tal caso, reca l’indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione e non è soggetto all’annotazione di cui all’art. 44, comma 1, del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112”. Detta peculiare procedura si differenzia dal pignoramento presso terzi di cui agli artt. 543 e ss. c.p.c., in quanto si esplica interamente in via stragiudiziale (l’atto contiene infatti, al posto della citazione a comparire ex art. 543 c.p.c., secondo comma, n. 4, l’ordine al terzo di pagare direttamente al concessionario); ha carattere alternativo rispetto alle modalità espropriative tipizzate dal codice di rito; è rimessa alla discrezionale facoltà di scelta del creditore procedente ed è destinata – nel superiore interesse all’immediato recupero delle entrate da parte dell’agente della riscossione – a perfezionarsi e, nel contempo, ad esaurirsi, con il pagamento al concessionario, nel termine di quindici giorni dalla notifica dell’atto, per quanto concerne i crediti scaduti, ovvero alle scadenze previste, per quanto riguarda invece i crediti dei quali non sia spirato il termine per l’adempimento (cfr. Tribunale Napoli, sez. V, 9 marzo 2009). Ora, nel caso di specie, la condotta della banca appare in linea con la disposizione in esame: secondo il citato art. 72-bis, infatti, la banca, in qualità di terzo, non è tenuta a informare il debitore del pignoramento da parte di Equitalia, né del successivo pagamento eventualmente disposto in favore dell’agente della riscossione. Altrimenti detto, con riferimento al caso di specie: la mancata preventiva informazione della cliente in ordine al pignoramento per cui è causa non può essere imputata alla banca, bensì deve essere contestata – nelle sedi opportune – ad Equitalia, la quale avrebbe dovuto notificare il pignoramento all’odierna ricorrente. L’assunto che il debitore abbia diritto ad essere preventivamente informato è indirettamente corroborato da Corte Costituzionale, ordinanza 28 novembre 2008, n. 393, la quale ha, seppure incidenter tantum, escluso l’illegittimità costituzionale del richiamato art. 72-bis, in quanto lo stesso, tra l’altro, consente in ogni caso al debitore di ricorrere alle tutele di cui all’art. 57 d.p.r. 602/1973, che fa salvo il diritto di proporre esecuzione all’opposizione o agli atti esecutivi, ad eccezione delle opposizioni regolate dall’articolo 615 c.p.c., concernenti la pignorabilità dei beni, e delle opposizioni regolate dall’articolo 617 c.p.c., relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo. Da ciò si Decisione N. 2813 del 03 settembre 2012 Pag. 5/6 inferisce agevolmente che l’atto di pignoramento deve essere notificato anche al debitore e non solo alla banca, affinché il primo sia posto nella condizione di opporsi. Per altro verso, tuttavia, questo Collegio non ignora che una propria precedente pronuncia (Collegio di Roma, decisione n. 252 del 7 febbraio 2011), in senso apparentemente contrario a quanto affermato in questa sede, ha ritenuto che “il formale rispetto della disposizioni in tema di pignoramento presso terzi ex d.p.r. 602/1973 non può esaurire il panorama degli obblighi gravanti sulla banca, atteso che il rapporto negoziale in essere con il cliente impone alla medesima doveri di trasparenza e informazione (in forza dei quali è stata censurata la condotta dell’istituto di credito, che non aveva informato il cliente del pignoramento disposto dall’agente della riscossione: occorre, tuttavia, considerare che nel caso testé richiamato, non del tutto coincidente con quello in esame, l’intermediario aveva anche fornito risposte incomplete alle richieste di delucidazioni rivoltegli dal cliente), che non possono ritenersi derogati dalla soggezione a procedura esecutiva”. Al riguardo, occorre considerare che la ricorrente non ha agito in questa sede per chiedere il risarcimento del danno derivante dalle condotte asseritamente illegittime della banca, bensì ha chiesto il riaccredito a proprio favore delle somme pagate dall’intermediario convenuto ad Equitalia in relazione alla procedura ex art. 72-bis, intentata nei confronti della ricorrente medesima. Se è allora indiscutibile che la banca sia gravata, anche nel caso di specie, da specifici obblighi di informazione della clientela, discendenti dal dovere generale di diligente e corretta esecuzione del mandato ai sensi dell’art. 1856 c.c., è altrettanto vero che la violazione degli stessi non può condurre all’accoglimento della richiesta di riaccredito delle somme versate all’agente della riscossione, bensì, semmai, al risarcimento del danno ingiusto patito dal cliente per effetto della condotta della banca, nella misura in cui un danno di questo tipo sia stato dimostrato dall’attore. Nel caso di specie, tuttavia, la domanda di risarcimento del danno non è stata neppure proposta dalla ricorrente; pertanto, per il principio della necessaria corrispondenza fra richiesto e pronunciato, il Collegio non può esprimersi extra petita, e cioè oltre la domanda concretamente formulata dalla parte. Ne deriva che la domanda della ricorrente non può, nei termini in cui è stata formulata, essere accolta. Decisione N. 2813 del 03 settembre 2012 Pag. 6/6 Ciò posto, tuttavia, è noto che Equitalia non sempre provvede (circostanza, quest’ultima, condivisibilmente stigmatizzata dalla dottrina processualcivilistica) alla preventiva e tempestiva notifica al debitore del pignoramento disposto ai sensi del sopra citato art. 72 bis d.p.r. 602/1973. In particolare, nel caso in esame, sussistono fondati dubbi in ordine alla rituale notifica del primo pignoramento del 13 maggio 2011 (rispetto al quale, a fronte della doglianza della cliente relativa alla mancata notifica dello stesso, Equitalia si è limitata, cfr. all. 6 delle controdeduzioni, a ribadire la correttezza del proprio operato) e alla regolarità della notifica del successivo atto di riduzione del pignoramento di crediti verso terzi del 13 luglio 2011, la cui nullità è stata lamentata dalla ricorrente in sede di integrazione del ricorso all’ABF in data 7 gennaio 2012. Ora, fermo restando che siffatte doglianze devono avere come destinatario specifico il concessionario alla riscossione (e non la banca), deve tuttavia assumersi che, in base all’esperienza, le banche siano ormai edotte del modo di procedere usualmente adottato dal concessionario medesimo. Ciò induce il Collegio ad avvalersi, nei confronti dell’intermediario resistente, della propria facoltà di formulare raccomandazioni utili a migliorare i rapporti con la clientela, invitandolo, in ossequio ai principi di correttezza e buona fede che presiedono all’esecuzione del rapporto di mandato con il cliente, a una sollecita e tempestiva informazione dei propri correntisti circa le iniziative che Equitalia abbia assunto ai sensi del citato art. 72-bis, al fine di consentire ai debitori esecutati ai sensi della predetta disposizione una più efficace tutela dei propri diritti ed interessi. P.Q.M. Il Collegio respinge il ricorso.

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