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Sovraindebitamento:Il Piano del Consumatore ti salva dai debiti

Sovraindebitamento uscire dai debiti con il Piano del consumatore o con la Proposta di accordo con i creditori.

Da un po’ di tempo si legge sui giornali di persone che non riescono a pagare i debiti contratti con finanziarie banche o società etc. pochi però conoscono che la L. n.3 del 2012 ha introdotto una procedura per ridurre i propri debiti secondo le proprie capacità economiche.

La legge risponde alla necessità di far fronte a crescenti situazioni di insolvenza con le conseguenti diffide da parte dei creditori che se non soddisfatti azionano procedure esecutive nei confronti del debitore.

La legge n.3/2012 si applica sia ai consumatori che ai debitori che non possono fallire ossia piccoli imprenditori, imprenditori agricoli, professionisti.

Attraverso una proposta di accordo con i creditori, o nel caso del consumatore, di un Piano di ristrutturazione è possibile risolvere situazioni debitorie comprese quelle fiscali.

La procedura

Il debitore grazie all’assistenza di un Organismo di Composizione della Crisi (come ad esempio Camere di Commercio) può formulare una proposta di accordo con i creditori.

I requisiti richiesti dalla legge per accedere alla procedura di sovraindebitamento

1.Essere soggetti non fallibili.

imprenditori che esercitano attività commerciale sia in forma individuale che associata che dimostrino il possesso dei seguenti requisiti:

aver avuto negli ultimi 3 esercizi o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo non superiore ad € 300.000,00.

aver realizzato negli ultimi 3 esercizi o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare annuo non superiore a € 200.000,00

avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a € 500.000,00.

2.Essere imprenditori agricoli

professionisti e associazioni professionali

start up innovative

artisti

consumatori

3.Trovarsi in una situazione di sovraindebitamento

4.Non essere soggetto a procedure concorsuali

5.Non aver utilizzato nei precedenti 5anni uno strumento previsto dalla L. n. 3/12 (piano, accordo o liquidazione)

6.Non aver subito la revoca o la cessazione degli effetti dell’omologazione del piano del consumatore.

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