Al giudice di pace si può presentare opposizione per molte sanzioni amministrative in contestazione di importi inferiori a € 15.493,71. Per le violazioni al codice della strada il giudice di pace ha competenza esclusiva che prescinde dal valore.
Nel caso di ricorso contro le sanzioni per infrazione al codice della strada si può presentare:
-
ricorso avverso la multa per infrazione al codice della strada (in alternativa alla presentazione del ricorso al Prefetto)
-
si può presentare ricorso avverso il verbale di accertamento della violazione amministrativa
-
oppure avverso la cartella esattoriale che viene inviata quando la multa non viene pagata. Il ricorso può essere presentato solo per vizi della cartella. L’importo della sanzione contenuto nella cartella è raddoppiato.
-
-
ricorso avverso l’ordinanza del Prefetto che rigetta il ricorso per una multa.
Chi ha già pagato non può più fare ricorso.
Non si può fare ricorso solo avverso la decurtazione dei punti sulla patente.
E’ opportuno che il ricorrente trasmetta comunque copia del ricorso anche all’organo di polizia, riportato nell’intestazione del verbale, che ha emesso la contravvenzione per interrompere ogni procedura avviata dal verbale fino alla decisione sul ricorso.
Non si può presentare ricorso avverso l’avviso di violazione (la multa lasciata sul parabrezza). Occorre attendere la notifica del verbale per poter presentare ricorso.
Di norma se è stata applicata anche una sanzione accessoria (es. sospensione patente, etc..) non si può fare ricorso solo contro questa sanzione, ma si deve necessariamente contestare il verbale nel suo insieme.
-
Il ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento della violazione va presentato entro 30 giorni dalla data di contestazione della multa su strada, o dalla data notifica della multa.
-
Il ricorso avverso la cartella esattoriale va presentato entro 30 giorni dalla notifica della stessa. Il ricorso avverso la cartella esattoriale può essere presentato solo per errori materiali della cartella o per vizi di notifica, e non può essere proposto per contestare nel merito il verbale.
Non è necessaria l’assistenza di un avvocato.
Se non viene nominato un avvocato, il ricorrente dovrà dichiarare nel ricorso la residenza o la elezione di domicilio (presso un amico, un parente, il luogo di lavoro…) nel comune dove ha sede il giudice al quale ci si rivolge. Infatti, se il ricorrente non è residente nel comune sede dell’ufficio del giudice di pace a cui deve presentare ricorso, e non indica un domicilio nel territorio del comune, la cancelleria non effettuerà le comunicazioni relative alla procedura (data dell’udienza, esito del ricorso ecc.) e quindi dovrà essere il ricorrente stesso ad assumere queste informazioni presso la cancelleria.
Il ricorso è soggetto al pagamento del contributo unificato.
Il giudice accoglie il ricorso oppure può accoglierlo solo in parte.
Se il giudice respinge il ricorso può porre a carico del ricorrente, anche le spese del procedimento nonché gli onorari di avvocato della controparte.
La sentenza è appellabile in tribunale.
Per altre informazioni:
Giudice di pace di Firenze
Giudice di pace di Genova
Commenti